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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 9 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2017

c. se le spese del Servizio SCPT superano l’indennità di più di 300 franchi, l’importo eccedente è fatturato alle persone obbligate a collaborare;

d. se il Servizio SCPT si fa carico completamente dell’esecuzione di un mandato per una persona obbligata a collaborare, l’indennità è versata interamente al Servizio SCPT.

Art. 16 Indennità

Alle persone obbligate a collaborare non è versata alcuna indennità per:

a. i collegamenti di collaudo ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 OSCPT necessari al Servizio SCPT;

b. le informazioni e le sorveglianze di cui si fanno carico il Servizio SCPT o terzi da esso incaricati.

Art. 17 Indennità per prestazioni non previste

1Il Servizio SCPT fissa, per ciascun caso specifico e in funzione del tempo impiegato, l’importo delle indennità per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario. Si basa sul conteggio particolareggiato delle persone obbligate a collaborare secondo il capoverso 2, tenendo tuttavia conto unicamente dell’onere commisurato alla complessità e alla portata del mandato.

2Le persone obbligate a collaborare trasmettono previamente un preventivo di massima e successivamente un conteggio particolareggiato dell’onere sostenuto, nel quale documentano il tempo impiegato per quarti d’ora specificando l’attività svolta.

3Le indennità per prestazioni non previste sono fatturate all’autorità che dispone la sorveglianza come parte integrante degli emolumenti secondo l’articolo 13.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18 Abrogazione del diritto previgente

L’ordinanza del 7 aprile 20045 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

Art. 19 Disposizioni transitorie

1Tutte le misure di sorveglianza e le domande di informazioni assegnate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono conteggiate secondo il diritto anteriore.

5 RU 2004 2021, RU 2011 5967