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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 43 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni RU 2017

a. i metadati sugli identificativi dell’apparecchio effettivamente usati, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 34 capoverso 1 lettera d e 39 capoverso 1 lettera d; e

b. i metadati sull’attribuzione e la traduzione degli indirizzi IP e dei numeri di porta, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 35, 36 e 37.

Art. 21 Fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di

informazione supplementari

1Un fornitore di servizi di comunicazione derivati è considerato un fornitore con obblighi di informazione supplementari (art. 22 cpv. 4 LSCPT) se raggiunge uno dei valori seguenti:

a. 50 mandati di informazione negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno);

b. fatturato annuo di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell’attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti.

2Se un fornitore controlla ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)14 una o più imprese soggette all’obbligo di presentare i conti, nel calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il fornitore e le imprese controllate sono considerate come un’unità.

3I fornitori di servizi di comunicazione derivati il cui obbligo di informare cambia a causa del superamento o non raggiungimento dei valori di cui al capoverso 1 ne informano per scritto il Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale e consegnano i giustificativi corrispondenti.

4Il fornitore deve garantire, rispettivamente entro due ed entro dodici mesi dal momento in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 1, la memorizzazione dei dati necessari per fornire le informazioni e la disponibilità a fornire informazioni.

Art. 22 Informazioni e sorveglianze particolari

1Per le informazioni e le sorveglianze non corrispondenti ai tipi di informazione e di sorveglianza standardizzati, i FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati mettono a disposizione del Servizio SCPT tutte le interfacce e i collegamenti al sistema di trattamento del Servizio SCPT già disponibili. Il contenuto e i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata devono essere trasmessi per quanto possibile conformemente all’articolo 26 capoverso 1 LSCPT. Il Servizio SCPT ne stabilisce le modalità caso per caso.

2I terzi a cui ricorre il fornitore per l’esecuzione delle domande d’informazione e delle sorveglianze sottostanno agli stessi obblighi del fornitore. Oltre a tali terzi, rimane interlocutore del Servizio SCPT il fornitore incaricato della sorveglianza. Quest’ultimo è responsabile dell’esecuzione delle sorveglianze nel quadro prestabili-

14 RS 220