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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 43 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni RU 2017

Art. 19 Identificazione degli utenti

1I FST, i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell’articolo 21 e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono garantire l’identificazione con mezzi adeguati degli utenti dei loro servizi.

2Alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione del servizio, i FST e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono verificare l’identità degli utenti dei servizi di telefonia mobile sulla scorta di un passaporto, di una carta d’identità o di una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 200712 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). Va conservata una copia ben leggibile del documento d’identità.

3Per le persone fisiche vanno rilevati:

a. il cognome e il nome;

b. la data di nascita;

c. il tipo e il numero di documento;

d. l’indirizzo;

e. se nota, la professione.

4Per le persone giuridiche vanno rilevati:

a. il nome, la sede e i dati di contatto;

b. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201013 sul numero d’identificazione delle imprese;

c. le indicazioni di cui al capoverso 3 relative alla persona fisica responsabile;

d. se disponibili, i cognomi e i nomi degli utenti.

5Se il cliente non ha un abbonamento, vanno rilevati:

a. il momento della consegna dei mezzi d’accesso;

b. il luogo della consegna (nome e indirizzo completo);

c. il nome della persona che li ha consegnati.

Art. 20 Termini di conservazione

1I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari (art. 21 e 50) devono conservare ed essere in grado di trasmettere elettronicamente le indicazioni sui servizi di telecomunicazione e quelle ai fini dell’identificazione per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.

2I seguenti dati per l’identificazione devono essere conservati e trasmessi soltanto sei mesi:

12 RS 142.201

13 RS 431.03