Progetto
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 43 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni RU 2017
Art. 19 Identificazione degli utenti
1I FST, i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell’articolo 21 e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono garantire l’identificazione con mezzi adeguati degli utenti dei loro servizi.
2Alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione del servizio, i FST e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono verificare l’identità degli utenti dei servizi di telefonia mobile sulla scorta di un passaporto, di una carta d’identità o di una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 200712 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). Va conservata una copia ben leggibile del documento d’identità.
3Per le persone fisiche vanno rilevati:
a. il cognome e il nome;
b. la data di nascita;
c. il tipo e il numero di documento;
d. l’indirizzo;
e. se nota, la professione.
4Per le persone giuridiche vanno rilevati:
a. il nome, la sede e i dati di contatto;
b. il numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201013 sul numero d’identificazione delle imprese;
c. le indicazioni di cui al capoverso 3 relative alla persona fisica responsabile;
d. se disponibili, i cognomi e i nomi degli utenti.
5Se il cliente non ha un abbonamento, vanno rilevati:
a. il momento della consegna dei mezzi d’accesso;
b. il luogo della consegna (nome e indirizzo completo);
c. il nome della persona che li ha consegnati.
Art. 20 Termini di conservazione
1I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari (art. 21 e 50) devono conservare ed essere in grado di trasmettere elettronicamente le indicazioni sui servizi di telecomunicazione e quelle ai fini dell’identificazione per l’intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.
2I seguenti dati per l’identificazione devono essere conservati e trasmessi soltanto sei mesi:
12 RS 142.201
13 RS 431.03