Progetto

Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 43 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 37Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni RU 2017

1. trasmettere l’ordine di sorveglianza al Servizio SCPT,

2. incaricare il Servizio SCPT di assegnare o modificare i diritti di accesso;

b. al Servizio SCPT di:

1. incaricare le persone obbligate a collaborare di eseguire la misura di sorveglianza,

2. inoltrare alle persone obbligate a collaborare le domande di informazioni e trasmettere le relative risposte alle autorità richiedenti;

c. alle autorità legittimate di trasmettere una domanda di informazioni al Servizio SCPT;

2Il Servizio SCPT può a tempo debito sostituire i moduli elettronici con l’accesso online al suo sistema di trattamento e introdurre una procedura di approvazione elettronica per gli ordini soggetti ad approvazione. I moduli elettronici continueranno a essere usati se l’accesso online al sistema di trattamento non è possibile per motivi tecnici o se il sistema di trattamento non è disponibile.

Art. 72 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 31 ottobre 200119 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 novembre 199920 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Art. 25

Il servizio incaricato della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 18 marzo 201621 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.

19RU 2004 1431, 2004 2021, 2004 3383, 2006 4705, 2007 4029, 2011 5955

20 RS 172.213.1

21 RS 780.1