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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 43 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni RU 2017
2. Ordinanza del 9 marzo 200722 sui servizi di telecomunicazione
Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati personali dei clienti, se e fino a quando sia necessario per stabilire le comunicazioni, per adempiere i loro obblighi secondo la legge federale del 18 marzo 201623 (LSCPT) sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, nonché per ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni.
Art. 73 Disposizioni transitorie
1Fino alla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento il Servizio SCPT può allestire le statistiche secondo il diritto anteriore.
2L’obbligo di fornire informazioni in modo automatizzato di cui all’articolo 18 capoverso 2 deve essere soddisfatto entro 12 mesi dalla messa in esercizio dell’interfaccia di consultazione del sistema di trattamento.
3Nel caso delle sorveglianze retroattive di cui agli articoli 60–63 e 66, i metadati dei tentativi di comunicazione e accesso alla rete devono essere trasmessi entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
4I FST che devono adottare modifiche tecniche rilevanti rispetto ai sistemi esistenti per poter trasmettere tutti i dati dei servizi di posta elettronica secondo gli articoli 56, 57 e 62, devono adeguarli entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 74 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr
22 RS 784.101.1
23 RS 780.1