Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Q113-0430

Anche nel caso dei contributi forfetari per misure delle categorie menzionate, l’agglomerato o l’ente responsabile deve riferire alla Confederazione in merito all’attuazione (reporting sull’attuazione) e, su richiesta nell’ambito di controlli a campione, dimostrare di avere effettivamente attuato le misure e il numero concordato di unità di prestazione. Per le misure cofinanziate a forfait, non si deve invece più presentare un rendiconto finale, con considerevole riduzione dell’onere amministrativo.

Capoverso 1

I contributi federali forfetari devono essere versati per i provvedimenti negli ambiti traffico lento, riqualifica e sicurezza dello spazio stradale, in particolare sulla base di strategie progettuali e di esercizio, nonché gestione del sistema dei trasporti. Nel primo ambito o pacchetto) rientrano per esempio i percorsi per la mobilità lenta, gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi, le passerelle, i ponti o le strutture di parcheggio. Per provvedimenti di gestione del sistema dei trasporti s’intendono misure operative per la regolazione del traffico (p. es. priorità dei trasporti pubblici ai semafori, dosaggio o spazi per il deflusso del traffico) oppure interventi edili all’infrastruttura (p. es. adeguamento di nodi e creazione di corsie riservate agli autobus).

Le misure negli ambiti menzionati sono particolarmente adatte alle indennità forfetarie perché si ripercuotono positivamente su tutti i criteri del processo di valutazione dei programmi d’agglomerato e, di conseguenza, sono contenute in molti di essi. Inoltre, hanno costi relativamente contenuti e sono spesso riunite in pacchetti. Per queste categorie è relativamente facile definire aliquote forfetarie applicabili in egual misura in tutti gli agglomerati. Nell’ambito della 2agenerazione di programmi d’agglomerato si sono già effettuati benchmark per queste tre categorie, con cui è stato poi fissato un tetto dei costi, garantendo così un rapporto costi-benefici di livello buono-ottimo (cfr. Istruzioni del DATEC del 16 febbraio 2015 per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato di 3agenerazione).

Le analisi della 1ae della 2agenerazione di programmi d’agglomerato di tutte le classi mostrano che i provvedimenti delle categorie menzionate al capoverso 1 con un tetto di 5 milioni di franchi di costi d’investimento possono essere riassunti come misure di portata limitata. Talvolta queste misure hanno un effetto solo locale o sono già riunite in pacchetti dagli agglomerati, che consentono ottimizzazioni tecnico-finanziarie sotto forma d’indennità forfetarie. Pertanto, le misure delle categorie menzionate con un tetto definito di 5 milioni di franchi saranno indennizzate a forfait.

Capoverso 2

Il calcolo dei contributi federali forfetari si basa su costi standardizzati e unità di prestazione. Il metodo per determinare i costi standardizzati è disciplinato in nelle istruzioni del DATEC. La definizione delle unità di prestazione e il motivo alla base dei costi standardizzati validi per un determinato agglomerato figurano nel rapporto esplicativo concernente l’esame di una generazione di programmi d’agglomerato.

Capoverso 3

L’attuazione delle misure cofinanziate con importi forfetari deve basarsi su una progettazione per la corrispondente categoria di provvedimenti facente parte del programma d’agglomerato.

I costi standardizzati saranno determinati sulla base di valori empirici, tenendo conto, tuttavia, come indicato al capoverso 3, anche della qualità di impostazione delle singole categorie di provvedimenti previste dal programma d’agglomerato. Ciò significa che i costi standardizzati non devono essere uguali per ciascun agglomerato.