Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine
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Q113-0430
2. Commento alle singole disposizioni d’ordinanza
2.1 Ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (RS 641.811)
Articolo 38
Capoverso 1
Nel quadro dell’emanazione della nuova LFOSTRA, è stata abrogata la LFIT. Poiché, per motivi di sistematicità, il relativo articolo 14 capoverso 1 citato all’articolo 38 capoverso 1 OTTP è stato trasferito nell’articolo 19a LTTP, il rimando nella OTTP deve essere adeguato di conseguenza.
Capoverso 4
In seguito all’abrogazione della LFIT, l’utilizzo e la ripartizione dei fondi saranno disciplinati dall’articolo 14 LUMin, richiedendo anche in questo caso un adeguamento dell’attuale rimando all’articolo 14 LFIT.
2.2 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (RS 725.111)
Articolo 2 lettera i
Nell’attuale versione dell’articolo 2 OSN le aree di attesa e di stazionamento non sono esplicitamente menzionate. Questo nonostante siano già realtà e costituiscano un elemento importante, in particolare per la gestione del traffico pesante transalpino. Finora sono state sussunte all’articolo 2 lettera n OSN, una disposizione che originariamente si riferiva ai centri di controllo per l’intensificazione dei controlli sui mezzi pesanti. Al fine di chiarire che le aree di attesa e di stazionamento riguardano la gestione del traffico, l’attuale lettera i è stata integrata di conseguenza.
Articolo 3a
La presente disposizione definisce il contenuto minimo del rapporto relativo alla successiva fase di potenziamento pianificata della rete che il Consiglio federale deve presentare, in base all’articolo 11a capoverso 2 LSN, ogni quattro anni al Parlamento.
Articolo 7
L’esercizio di strutture di distribuzione di carburanti e lubrificanti, tra cui rientrano anche quelle di carburanti alternativi, è attualmente possibile, ai sensi dell’articolo 7 LSN, soltanto negli impianti accessori. Secondo il nuovo articolo 7a LSN, le aree di sosta, nelle quali erano finora ammesse unicamente strutture di rifornimento e ristoro mobili, potranno essere dotate anche di impianti per la distribuzione di carburanti e mezzi di propulsione alternativi, con particolare riferimento agli impianti per veicoli elettrici (stazioni di ricarica veloce). I principi necessari, la cui definizione è stata affidata dal Parlamento al Consiglio federale (art. 7a cpv. 3 LSN), sono integrati nell’articolo 7 OSN rivisto di conseguenza. Poiché la funzione delle aree di sosta come luogo adibito alle pause di breve durata è ormai sancita nella legge (cfr. nuovo art. 7a cpv. 1 LSN), si può eliminare il capoverso 1 vigente e rinumerare di conseguenza i singoli capoversi, oltre a crearne uno nuovo per disciplinarne il carattere oneroso.