Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Q113-0430

ziamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 LFOSTRA, la Confederazione può partecipare fino al 60 per cento dei costi di varianti più complesse rispetto alla soluzione più funzionale individuata (cosiddetta variante di base), ovvero di opere o parti integranti di esse rispondenti a specifiche necessità dei Cantoni o di terzi, quali in particolare altri tracciati e varianti in galleria. Anche in questo caso il Consiglio federale decide di volta in volta nel quadro dell’approvazione del progetto generale.

Il nuovo articolo 4a OUMin stabilisce i criteri in base ai quali l’USTRA, in qualità di autorità responsabile delle strade nazionali, deve valutare simili progetti (cpv. 1). Sia dalla legislazione sulle strade nazionali (cfr. art. 5 cpv. 2 LSN) sia dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale si evince che per tutti i progetti concernenti le strade nazionali occorre dimostrare l’interesse pubblico. Di conseguenza, anche i progetti di costruzione ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 LUMin devono sempre avere un beneficio documentabile, oltre che per il richiedente, anche per le strade nazionali (lett. a), il quale deve essere tanto maggiore quanto più importanti sono gli interessi pubblici (p. es. protezione della natura e del paesaggio) o privati (p. es. garanzia della proprietà) in contrasto con la realizzazione del progetto (lett. b). L’USTRA deve inoltre includere nelle sue valutazioni, in particolare in relazione ai tempi di attuazione di tali progetti, la pianificazione della manutenzione e della sistemazione (lett. c).

Secondo l’articolo 8 capoverso 3 LUMin, nei costi di costruzione e sistemazione deve essere computata anche la futura manutenzione edile e ordinaria, ossia i costi aggiuntivi a carico della Confederazione derivanti dalla costruzione di opere o parti di esse su richiesta di un Cantone o di terzi. Tali costi devono essere capitalizzati al tasso di interesse valido in quel momento e basato sulla media aritmetica degli ultimi cinque anni della rendita delle obbligazioni trentennali della Confederazione Svizzera. Il periodo di capitalizzazione è di solito di 25 anni, ma può variare a seconda dell’opera. L’importo dovuto deve essere saldato al momento del completamento o della messa in esercizio dell’opera, deducendo gli eventuali costi risparmiati altrove dall’USTRA (p. es. nella manutenzione) grazie alla sua realizzazione (cpv. 2), a condizione che tali risparmi siano in stretta relazione con la variante o il progetto di terzi sul piano funzionale, temporale e spaziale. Nel caso in cui siano coinvolti più soggetti, i costi devono essere ripartiti in maniera proporzionale al beneficio che ne risulta (cpv. 3).

L’eventuale partecipazione della Confederazione ai costi secondo il nuovo articolo 8 capoverso 4 lettere a e b LUMin continua a essere stabilita dal Consiglio federale caso per caso. La partecipazione ai costi di varianti ovvero di opere o parti integranti di esse rispondenti a specifiche necessità dei Cantoni o di terzi che si estendano oltre la soluzione più funzionale individuata (variante di base) per le fasi di potenziamento, è commisurata all’utilità supplementare di una variante o di un progetto per le strade nazionali (cpv. 4 lett. a) rispetto al beneficio della variante di base. Per gli altri progetti è rilevante soltanto il beneficio del progetto di terzi per le strade nazionali (cpv. 4 lett. b).

Articolo 8 capoverso 2

L’abbreviazione «USTRA» viene ora introdotta già all’articolo 4a.

Titolo prima dell’articolo 15a

Per ragioni di sistematicità il nuovo articolo 15a OUMin è inserito al capitolo 2. Quest’ultimo disciplina il finanziamento delle strade nazionali, per il quale vengono utilizzati anche i contributi dei Cantoni volti a compensare le maggiori spese risultanti dai nuovi tratti integrati nella rete delle strade nazionali. Poiché attualmente sia la manutenzione sia l’esercizio sono disciplinati in una sezione a parte, si è creata una sezione separata anche per la regolamentazione dei contributi compensativi. Come le sezioni 2 e 3 del capitolo 2, anche la nuova sezione 5 comprende una sola disposizione.