Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine
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Q113-0430
4. Aspetti giuridici
Le modifiche delle ordinanze interessate sono conformi al diritto di rango superiore e si basano sulle seguenti disposizioni di legge:
la modifica della OTTP è retta dall’articolo 19 LTTP;
la modifica della OSN è retta dall’articolo 60 LSN;
la modifica della OUMin è retta dagli articoli 12 capoverso 1, 13 capoverso 3, 17b capoverso 2,
17e capoverso 2 (nuovo) e 38 LUMin;
la modifica dell’ordinanza concernente le strade di grande transito è retta dall’articolo 2 capo-
verso 3 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).
Le modifiche non hanno alcun rapporto con il diritto internazionale e in particolare non violano gli impegni internazionali della Svizzera.
Nessuna disposizione è interessata dal freno alle spese.
L’ammissibilità di versare contributi forfetari è data dall’articolo 38 LUMin, che prevede la possibilità per il Consiglio federale di stabilire contributi globali anziché basati sui costi effettivi (cfr. art. 17d cpv. 1 LUMin, art. 21 f OUMin). Inoltre, l’articolo 7 capoverso 6 OSN trasferisce all’USTRA la competenza di emanare prescrizioni sulle caratteristiche tecniche delle stazioni di ricarica veloce nelle aree di sosta.