Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine
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Q113-0430
Articolo 22
L’introduzione di misure cofinanziate a forfait richiede un’integrazione dell’articolo 22 OUMin: la partecipazione della Confederazione ai programmi d’agglomerato non dipende più esclusivamente dai costi computabili e documentabili di cui all’articolo 21 OUMin, bensì dalla somma di tali costi e di quelli calcolati a forfait ai sensi dell’articolo 21a OUMin (moltiplicazione dei costi standardizzati per le unità di prestazione previste con eventuale riduzione dipendente dalla qualità di impostazione).
A titolo di precisazione, in futuro si parlerà di contributo massimo invece che di importo massimo, dato che si tratta del contributo federale massimo da versare.
Articolo 23a
Con l’entrata in vigore della LFOSTRA, il DATEC fissa i termini per l’inizio dell’esecuzione dei progetti di costruzione (cfr. nuovo art. 17e cpv. 2 LUMin). Se l’inizio della costruzione non avviene entro questi termini, decade il diritto al versamento dei contributi federali previsti dal Parlamento per il provvedimento di un programma d’agglomerato. Per garantire un’applicazione uniforme, nel capoverso 1 dell’articolo 23a la durata da fissare nonché l’inizio e la fine di questo periodo devono essere uguali per tutte le categorie di provvedimenti. Infine, occorre disciplinare i casi di sospensione dei termini. Data l’importanza per gli agglomerati (certezza del diritto) e anche in vista di una loro applicazione già per la 3a generazione di programmi d’agglomerato, queste scadenze sono disciplinate nell’OUMin.
Capoverso 1
L’esecuzione dei progetti di costruzione secondo l’articolo 17e capoverso 2 LUMin e l’attuazione delle misure di un programma d’agglomerato devono iniziare entro quattro anni. Ciò vale per tutti provvedimenti: quelli singoli, quelli parziali facenti parte di un provvedimento singolo o di un pacchetto nonché quelli cofinanziati a forfait. Vista la durata, quattro anni per tutti i programmi d’agglomerato di future generazioni, e considerando la parità di trattamento di tutte le categorie di provvedimenti, questo termine di esecuzione è ritenuto ragionevole. Il fatto che i crediti d’impegno previsti dall’articolo 7 lettera b LFOSTRA siano decisi ogni quattro anni dal Parlamento su richiesta del Consiglio federale suggerisce di limitare le possibilità d’impegno ai quattro anni successivi alla decisione. Tuttavia, in virtù dei colloqui specialistici con la Confederazione, gli agglomerati e i Cantoni sanno già prima del decreto federale per lo sblocco dei crediti per il programma Traffico d’agglomerato che, alla luce dell’esito dell’esame federale, per alcuni provvedimenti sarà richiesto al Parlamento il cofinanziamento nel messaggio relativo al suddetto decreto federale. Per questo motivo, con il termine di esecuzione previsto nell’articolo 23a capoverso 1 OUMin in totale hanno a disposizione circa sei anni per iniziare l’esecuzione dei progetti di costruzione o attuare i provvedimenti. Inoltre, un termine di quattro anni costringe gli agglomerati e gli enti responsabili a presentare programmi contenenti solo misure la cui costruzione può essere avviata in tempi brevi. Per i provvedimenti che in questo lasso di tempo non saranno prevedibilmente pronti per la realizzazione, lo sblocco dei crediti sarà richiesto con la successiva generazione di programmi d’agglomerato. Il che appare ragionevole perché, presentando queste misure in un momento successivo, il rischio odierno di non disporre più di risorse verrebbe meno in virtù del finanziamento continuo dal FOSTRA.
Se un provvedimento non è attuato entro il termine previsto dall’articolo 23a capoverso 1 OUMin, decadono i contributi federali previsti e il diritto al loro versamento (cfr. nuovo art. 17e cpv. 2 secondo periodo LUMin). Questo vale anche per le misure cofinanziate con importi forfetari. Le risorse che rimangono nel FOSTRA possono essere così impiegate per altri progetti e misure di cui all’articolo 5 capoverso 1 LFOSTRA.