Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine
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Q113-0430
Il 15 giugno e il 14 settembre 2016 l’Assemblea federale ha approvato la modifica del decreto federale concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale (progetto 4) e del decreto sulla rete stradale 2012 (progetto 3). Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha inoltre deliberato il decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (progetto 1)13, emanato la LFOSTRA (progetto 2) e accolto le modifiche di legge ad essa legate.
La revisione parziale della Costituzione federale connessa all’adozione del progetto 1 è stata approvata da Popolo e Cantoni nella votazione del 12 febbraio 2017, consentendo di porre in vigore anche gli altri tre decreti dell’Assemblea federale.
1.2 Riepilogo delle modifiche normative decise dal Parlamento a livello di ordinanza e altri adeguamenti di ordinanze
Le modifiche a LTTP, LSN e LUMin decise dall’Assemblea federale nel quadro del progetto 2 nonché quelle al decreto sulla rete stradale 2012 richiedono singoli adeguamenti a livello di ordinanza che si concretizzano nella revisione parziale dell’ordinanza del 6 marzo 200014 sul traffico pesante (OTTP), dell’ordinanza del 7 novembre 200715 sulle strade nazionali (OSN), dell’ordinanza del 7 novembre 200716 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin) nonché dell’ordinanza del 18 dicembre 199117 concernente le strade di grande transito.
La LFOSTRA non necessita di disposizioni esecutive, analogamente alla legge del 21 giugno 201318 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (LFIF) e alla LFIT abrogata all’emanazione della LFOSTRA, così come non sono necessari adeguamenti a livello di ordinanza per le modifiche della LUSN.
Non rientra nel presente progetto l’adeguamento dell’articolo 19 dell’ordinanza del 20 novembre 199619 sull’imposizione degli oli minerali derivante dalla modifica dell’articolo 12 capoverso 2 LIOm. Questo avverrà soltanto con l’entrata in vigore della suddetta disposizione LIOm, vale a dire nel momento in cui la riserva del Fondo sta per scendere al di sotto della soglia di 500 milioni di franchi (cfr. art. 13 cpv. 4 lett. a LFOSTRA), una data, questa, non ancora prevedibile. Neppure l’adeguamento dell’articolo 37 dell’ordinanza del 30 novembre 201220 sul CO vi fa parte, in quanto sarà oggetto delle modifiche nor-
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mative per l’attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050.
Nell’ambito della suddetta revisione di ordinanze vengono apportate ulteriori modifiche alla OSN e alla OUMin non direttamente connesse ai decreti del Parlamento. Per la OSN si tratta dell’inserimento delle aree di attesa e di stazionamento nell’articolo 2 lettera i e della rielaborazione degli allegati 1 (Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata) e 3 (Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico). Le modifiche alla OUMin non determinate dal FOSTRA riguardano invece le infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati (art. 21, 21a e 22 OUMin).
La messa in vigore delle modifiche di ordinanza, affidata dal Parlamento al Consiglio federale, è prevista per il 1° gennaio 2018 in concomitanza con le modifiche normative adottate dalle Camere. Fanno eccezione le disposizioni direttamente connesse all’integrazione nella rete nazionale dei circa 400 chilometri di strade cantonali che, per volontà del Parlamento, entreranno in vigore solo due anni più tardi e quindi il 1° gennaio 2020.
13FF 2016 6825