Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Q113-0430

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, in particolare anche per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni che cedono propri tratti alla rete nazionale riceveranno dalla Confederazione meno contributi per le strade principali. Saranno inoltre ridotti i contributi ai Cantoni non vincolati alle opere in funzione delle compensazioni da essi dovute ai sensi dell’articolo 5 LUMin e definite per anno e Cantone nel nuovo allegato 6 OUMin. Gli importi non versati ai Cantoni saranno attribuiti al FOSTRA e serviranno a compensare le spese federali aggiuntive risultanti dall’integrazione dei tratti cantonali nella rete delle strade nazionali. Al tempo stesso, gli oneri finanziari dei Cantoni saranno ridotti in quanto la manutenzione dei tratti trasferiti competerà alla Confederazione.

Con l’introduzione di contributi federali forfetari per determinati provvedimenti dei programmi d’agglomerato negli ambiti traffico lento, gestione del sistema dei trasporti nonché riqualifica e sicurezza dello spazio stradale, per quanto possibile si eliminano le misure finora considerate come «prestazioni proprie» nella procedura di esame. Questo va a vantaggio di agglomerati ed enti responsabili, che finora dovevano impegnarsi ad attuare tali misure nel quadro della convenzione sulle prestazioni senza incentivi finanziari da parte della Confederazione.

Per gli agglomerati e gli enti responsabili, l’introduzione di contributi federali forfetari comporta un certo onere per introdurre il nuovo metodo di finanziamento. A medio termine gli agglomerati e gli enti responsabili potranno tuttavia contenere sensibilmente l’onere amministrativo legato alle categorie menzionate, per le quali saranno versati contributi forfetari. In particolare, sarà notevolmente semplificata la prova dell’attuazione delle singole misure rispetto alla prassi attuale, soprattutto per il decadere in toto del rendiconto finale.

Con la concretizzazione del periodo dell’articolo 17e capoverso 2 LUMin ovvero fissando durata, inizio, fine e sospensione del termine per l’avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione nell’articolo 23a OUMin, gli agglomerati e gli enti responsabili ricevono indicazioni chiare sul periodo in cui attuare le misure (singole, parziali facenti parte di una misura singola o di un pacchetto nonché finanziate a forfait) di un programma d’agglomerato e sul momento in cui decade il diritto al versamento dei contributi federali accordati.

Mantenendo il diritto ai contributi per le città e gli agglomerati finora beneficiari, si continueranno a sostenere i processi di collaborazione avviati. L’integrazione dell’elenco ACADC con l’aggiunta di nuove città, agglomerati e Comuni d a un lato tiene conto dello stato attuale dello sviluppo sociale ed economico e dall’altro intensifica ulteriormente la concorrenza per le risorse del FOSTRA nel settore del traffico d’agglomerato fra le città e gli agglomerati aventi diritto ai contributi.

3.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente

Con la concretizzazione del termine dell’articolo 17e capoverso 2 LUMin per l’inizio dell’esecuzione dei lavori di costruzione o dell’attuazione delle misure di un programma d’agglomerato nonché l’adeguamento della cerchia degli agglomerati e delle città aventi diritto ai contributi, nel complesso le ripercussioni per l’economia sono positive. I vantaggi economici derivanti dalla definizione della durata del suddetto termine consistono nel fatto che, in caso di inizio ritardato dell’attuazione o di mancata attuazione delle misure di un programma d’agglomerato, le risorse federali prospettate decadono e rimangono nel FOSTRA. In questo modo, secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a LFOSTRA, possono essere utilizzate per progetti relativi alle strade nazionali oppure, secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b LFOSTRA, come contributi per altre misure di miglioramento del traffico d’agglomerato. Il moderato ampliamento della cerchia delle città e degli agglomerati aventi diritto ai contributi tiene conto dello sviluppo demografico e insediativo degli ultimi anni e dunque delle sfide connesse per migliorare i sistemi di trasporto. Non sono evidenti altre ripercussioni delle modifiche delle ordinanze per l’economia, la società o l’ambiente.