Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Q113-0430

Capoverso 2

Con la proposta di decorrenza del termine a tre mesi dall’entrata in vigore del decreto federale per lo sblocco dei crediti per il programma Traffico d’agglomerato, si sceglie lo stesso termine d’inizio per l’esecuzione dei progetti di costruzione e l’attuazione delle misure per tutti gli agglomerati, i Cantoni e gli enti responsabili. Se invece si fosse preso come riferimento la data di firma della convenzione sulle prestazioni ai sensi dell’articolo 24 OUMin, il termine sarebbe iniziato a decorre in momenti differenti, con un conseguente onere aggiuntivo (non auspicato) per verificarne il rispetto. Con la decorrenza proposta si tiene conto inoltre del fatto che le convenzioni sulle prestazioni vengono firmate solo trascorso un certo periodo dall’entrata in vigore del corrispondente decreto federale. Il termine dell’articolo 23a è rispettato se è iniziata l’esecuzione dei progetti di costruzione e l’attuazione dei provvedimenti e ciò vale per tutte le tipologie: provvedimenti singoli, parziali facenti parte di un provvedimento singolo o di un pacchetto o finanziati a forfait.

Capoverso 3

Durante una procedura di ricorso, il termine non decorre per i provvedimenti, compresi quelli parziali, oggetto del ricorso così come per gli altri provvedimenti subordinati. Se una procedura di ricorso blocca l’attuazione di provvedimenti (singoli o parziali), il termine di perenzione di cui al capoverso 1 non decorre. Ovviamente la sospensione del termine non vale per tutte le misure di un programma d’agglomerato, ma solo per quelle, anche parziali, che sono oggetto del ricorso, e le misure da esse dipendenti, la cui attuazione appare cioè ragionevole solo se possono essere attuate anche le misure oggetto di ricorso.

Articolo 24

Capoverso 4

In genere si possono stipulare accordi sul finanziamento solo per i provvedimenti pronti per essere realizzati. Il primo e il secondo periodo del capoverso 4 non subiscono modifiche materiali.

Tuttavia, per le misure cofinanziate con importi forfetari, si continuerà a stipulare un accordo sul finanziamento per ciascuna categoria di misura. Per stipulare tale accordo non è necessario che le misure singole siano cantierabili.

Capoverso 6

Questo capoverso viene abrogato poiché i contenuti sono ora disciplinati nell’articolo 32 capoverso 6.

Articolo 24a capoverso 1 lettera d

L’abolizione del Fondo infrastrutturale e la contemporanea introduzione del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato rendono necessario un adeguamento redazionale della presente disposizione.

Articolo 32

Capoversi 5 e 6

Nel capoverso 5 si crea una base per i documenti che, ai sensi della legislazione vigente, sono emanati dal Dipartimento per l’esame e il cofinanziamento dei programmi d’agglomerato. Inoltre, con il nuovo capoverso 6, si precisano le competenze dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale in merito ai programmi d’agglomerato.

Allegato 2 (Rete delle strade principali cui la Confederazione accorda contributi globali)

L’allegato è stato rettificato a causa delle strade principali cedute dai Cantoni alla rete delle strade nazionali nel quadro della modifica del decreto sulla rete deliberata dal Parlamento il 10 dicembre 2012.