Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Q113-0430

Articolo 15a

L’articolo 15a OUMin attua il nuovo articolo 5 LUMin, il quale fissa a livello legislativo a 60 milioni di franchi l’importo complessivo del contributo compensativo dovuto dai Cantoni. Tale contributo deve essere apportato in modo proporzionale dai Cantoni che, nel quadro dell’entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre 2012 concernente la rete delle strade nazionali, trasferiscono tratti della propria rete stradale in quella nazionale. L’articolo 5 LUMin disciplina inoltre le modalità di pagamento per i singoli Cantoni interessati. Il legislatore ha definito a tale scopo un sistema di compensazione a cascata, secondo cui la somma complessiva a preventivo a favore delle strade principali viene ridotta dalle Camere federali in proporzione ai tratti che devono essere trasferiti, di modo che i Cantoni interessati ricevano, in virtù del sistema di ripartizione, meno contributi per le strade principali saldando così una prima quota del contributo compensativo. L’importo restante è compensato nell’ambito del pagamento dei contributi non vincolati a opere, i quali sono calcolati sulla base dei nuovi dati (lunghezza delle strade, oneri stradali) e prelevati a tal fine dal Finanziamento speciale per il traffico stradale. L’eventuale compensazione alla quale la Confederazione ha ancora diritto nei confronti di singoli Cantoni viene detratta dall’importo restante prima del suo versamento. Infine, vengono fatturate ai diretti interessati eventuali somme residue. A livello di ordinanza non rimane che definire come addebitare ai singoli Cantoni gli oneri per i tratti ceduti alla rete nazionale e chi sia responsabile della fatturazione.

Capoverso 1

Il capoverso 1 rimanda all’allegato 6, nel quale figurano gli esatti importi dovuti da ciascun Cantone.

Capoverso 2

La responsabilità della fatturazione è affidata all’Ufficio federale delle strade, considerando opportuno a livello gerarchico che la fatturazione verso i Cantoni che hanno ancora debiti nei confronti della Confederazione venga effettuata direttamente dall’autorità competente per le strade nazionali.

Articolo 17 capoverso 2

In seguito all’abrogazione della LFIT, la ponderazione del criterio altitudine e carattere di strada di montagna con un coefficiente quadruplo rispetto a quello del criterio volume di traffico si basa ora sull’articolo 13 capoverso 3 LUMin, richiedendo un adeguamento redazionale del rimando nella seconda frase della presente disposizione.

Articolo 18

L’abrogazione della LFIT richiede anche in questo caso un adattamento redazionale dal momento che gli importi forfetari per le strade principali in regioni di montagna e periferiche vengono adesso disciplinati all’articolo 14 LUMin.

Articolo 19 capoverso 3

Il Consiglio federale, consultati i Cantoni, designa le città e gli agglomerati aventi diritto ai contributi (art. 17b cpv. 2 LUMin) e definiti nell’allegato 4 OUMin (cfr. art. 19 cpv. 1 OUMin). Il principio contenuto nell’attuale capoverso, ovvero la possibilità per il DATEC di modificare l’allegato in caso di aggregazioni comunali, di fatto è raramente attuabile, poiché non sempre il DATEC ne ha conoscenza. In futuro questa modifica non sarà dunque più necessaria per le aggregazioni tra i Comuni elencati nell’allegato 4: il nuovo Comune costituito avrà diritto ai contributi anche senza tale adeguamento.

Anche nel caso di aggregazioni tra Comuni che non figurano tutti nell’allegato 4 OUMin, secondo il nuovo articolo 19 capoverso 3 secondo periodo OUMin, in futuro il DATEC potrà modificare il suddetto allegato. Il Consiglio federale verificherà ed eventualmente adeguerà l’allegato 4 di norma ogni 10 anni, al termine della verifica della definizione di spazio a carattere urbano da parte dell’Ufficio federale di statistica. È pertanto sensato che il DATEC possa effettuare le modifiche dovute ad aggregazioni avvenute in questo lasso temporale.