Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine

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Q113-0430

Articolo 21a

Le esperienze finora maturate con la 1ae la 2agenerazione dei programmi d’agglomerato evidenziano alcune possibilità di miglioramento, soprattutto riguardo alle misure presentate dagli agglomerati o dagli enti responsabili per il cofinanziamento, che finora la Confederazione, in sede di procedura di esame, valutava come «prestazioni proprie». Questa attribuzione avveniva a causa di risorse limitate, della propensione a sostenere i provvedimenti più efficaci e/o dell’effetto, giudicato dalla Confederazione solo locale, dei provvedimenti interessati. Sottoscrivendo la convenzione sulle prestazioni ai sensi dell’articolo 24 OUMin, in passato l’agglomerato o l’ente responsabile si impegnava infine ad attuare anche queste «prestazioni proprie» senza ricevere in cambio un incentivo finanziario. Per gli agglomerati e per gli enti responsabili, questo aspetto, spesso contestato, è motivo di scontento. Per la stipula della convenzione sulle prestazioni con la Confederazione serve l’approvazione di tutti i Comuni situati nel perimetro dell’agglomerato. Per gli enti responsabili risultava difficile ottenere l’approvazione al programma d’agglomerato da parte di un Comune se le misure che gli spettavano erano classificate dalla Confederazione come «prestazioni proprie» (contrariamente all’indicazione nel programma d’agglomerato e conformemente all’aspettativa del Comune).

Un altro ambito in cui è possibile ridurre sensibilmente l’onere amministrativo sia degli agglomerati e degli enti responsabili, sia della Confederazione riguarda i provvedimenti di portata limitata, che solitamente fanno parte di un pacchetto (p. es. nell’ambito del traffico lento). Finora si è dovuto stipulare un accordo sul finanziamento separato ai sensi dell’articolo 24 capoverso 4 OUMin per ogni singolo provvedimento, oltre a elaborare un rendiconto finale, da inoltrare alla Confederazione. Ciò comporta un onere analogo a quello di misure singole del valore di decine di milioni e solleva pertanto interrogativi in particolare sulla proporzionalità.

L’introduzione di contributi federali forfetari per alcune misure finora considerate «prestazioni proprie» nonché per determinate misure di portata limitata consente di migliorare il cofinanziamento sostenuto dalla Confederazione per i programmi d’agglomerato. In virtù dell’articolo 21a OUMin, in futuro la Confederazione potrà versare contributi forfetari per ciascuna misura dei programmi d’agglomerato con un costo complessivo non superiore a 5 milioni di franchi nei seguenti ambiti: traffico lento, riqualifica e sicurezza dello spazio stradale e gestione del sistema dei trasporti. Per «forfait» s’intende un contributo per unità di prestazione predefinito, comprendente anche il rincaro e l’imposta sul valore aggiunto. Una simile indennità forfetaria determina uno sgravio amministrativo per tutti i soggetti coinvolti in sede di esame e di attuazione dei programmi d’agglomerato per le misure menzionate. In particolare, non resterà che stipulare un accordo sul finanziamento per ciascuna categoria di misure con gli organi cantonali competenti. I contributi federali saranno versati in maniera forfetaria in base allo stato di avanzamento dell’attuazione e non sarà più necessario un rendiconto finale; tutte le altre misure continueranno invece a essere trattate come misure singole.

La possibilità di versare contributi forfetari fa capo all’articolo 38 LUMin, in base al quale il Consiglio federale può stabilire contributi globali anziché basati sui costi effettivi (cfr. art. 17d cpv. 1 LUMin, art. 21 segg. OUMin). Dal punto di vista gerarchico, spetta al Dipartimento stabilire i dettagli del calcolo dei contributi federali forfetari, ovvero il metodo da utilizzare. Il Dipartimento disciplina inoltre l’esame e la valutazione dei programmi d’agglomerato in termini di ordine di priorità conformemente al diritto in materia di sussidi (cfr. art. 13 cpv. 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi [LSu; RS 616.1]), in cui rientra il disciplinamento del metodo per il calcolo dei contributi federali forfetari. Tale regolamentazione a livello di dipartimento garantisce anche la flessibilità necessaria per poter apportare in modo relativamente rapido e semplice modifiche sulla base delle esperienze raccolte.

L’ordinanza contiene prescrizioni di cui deve tenere conto il Dipartimento nel disciplinare i dettagli del calcolo dei forfait. Il contributo forfetario si calcola sulla base di costi standardizzati e unità di prestazione (p. es. metri lineari per le vie di comunicazione, metri quadrati o nodi per altri provvedimenti). Per determinare i costi standardizzati si considera la qualità di impostazione delle singole categorie di misure contenute nel programma d’agglomerato. Ciò significa che i costi standardizzati non devono essere uguali per tutti gli agglomerati. Per motivi di trasparenza e di parità di trattamento, i dettagli del metodo per determinare il contributo forfetario da versare per le tre categorie di misure menzionate saranno disciplinati in apposite istruzioni del DATEC, analogamente a quanto avviene per il metodo di esame dei programmi d’agglomerato.