Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine
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Q113-0430
1. Situazione iniziale
1.1 Decisioni dell’Assemblea federale nel quadro del messaggio del 18 febbraio 2015 con-
cernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (Messaggio FOSTRA)
In seguito alle carenze strutturali dell’attuale Finanziamento speciale per il traffico stradale e del previsto disavanzo finanziario, il 18 febbraio 2015 il Consiglio federale ha trasmesso all’Assemblea federale il messaggio sul FOSTRA1, il cui obiettivo è quello di creare un fondo per il finanziamento delle strade nazionali e del traffico d’agglomerato in grado di colmare il futuro disavanzo, elaborare un Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali e garantire la prosecuzione dei programmi di agglomerato.
Per maggiori dettagli si rimanda al testo del messaggio2.
Il progetto FOSTRA comprende quattro sottoprogetti interconnessi in termini di entrata in vigore e adottati dal Parlamento come segue:
1. il decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglo-
merato, che sancisce il fondo nella Costituzione e definisce le risorse finanziarie da destinargli;
2. la legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (LFOSTRA),
che definisce il funzionamento del Fondo, oltre a comportare l’abrogazione della legge del 6 ottobre 20063 sul fondo infrastrutturale (LFIT) e la revisione parziale della legge federale del 21 giugno 19964 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), della legge del 23 dicembre 20115 sul CO , della legge del 2
19 dicembre 19976 sul traffico pesante (LTTP), della legge federale dell’8 marzo 19607 sulle strade nazionali (LSN), della legge federale del 22 marzo 19858 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (LU-Min) e della legge del 19 marzo 20109 sul contrassegno stradale (LUSN);
3. il decreto federale del 10 dicembre 201210 concernente la rete delle strade nazionali (decreto sulla
rete stradale 2012), la cui entrata in vigore11 determina il passaggio di 400 chilometri di strade cantonali alla rete nazionale e l’aggiunta di due nuovi tratti, uno nella regione di Losanna/Morges («circonvallazione di Morges») e uno in quella di Zurigo/Glatttal («autostrada della Glatttal»). La competenza per l’ampliamento, l’esercizio e la manutenzione di tali tratti passa quindi dai Cantoni alla Confederazione;
4. il decreto federale del 4 ottobre 200612 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale,
la cui modifica è resa necessaria dall’entrata in vigore del decreto sulla rete stradale 2012. In concomitanza vengono adeguati anche i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e periferiche già rivisti in relazione al suddetto decreto 2012, ma non più validi dal momento che il decreto non è entrato in vigore nel 2014 come originariamente previsto (cfr. nota a piè di pagina n. 11).
1FF 2015 1717
2Consultabile all’indirizzo: http://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/1717.pdf
3 RS 725.13
4 RS 641.61
5 RS 641.71
6 RS 641.81
7 RS 725.11
8 RS 725.116.2
9 RS 741.71
10 FF 2013 2257
11 Il nuovo decreto sulla rete stradale, approvato dalle Camere già nel 2012, non ha potuto essere attuato a causa del rifiuto dell’aumento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno autostradale) espresso nella votazione popolare del 23 novembre 2013.
12 FF 2007 7705