Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/25: Revisione parziale dell'ordinanza sul traffico pesante, dell'ordinanza sulle strade nazionali, dell'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale e dell'ordinanza concernente le strade di grande transito · 20 pagine
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Q113-0430
Lettera B: Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori o pagamenti residui
Oltre ai tratti predetti, trasferiti dall’elenco A all’elenco B, sono stati definitivamente completati e stralciati dall’elenco i tratti Payerne (Frontière FR) – Avenches nel Cantone VD e Glovelier – Delémont Ouest nel Cantone JU. Il tratto della N09 tra Sierre e Gampel presenta ancora lavori o pagamenti residui relativi a 7,5 km della parte ultimata, motivo per cui questa sezione è inclusa nell’elenco B.
Lettera C: Elenco dei tratti non ancora iniziati
Il raccordo di Nidau (Porttunnel) della N05 è stato rinominato raccordo della riva destra del lago di Bienne (Porttunnel), mentre è stata stralciata la galleria Rophaien, non essendo prevista né dal progetto generale né dal progetto esecutivo relativo alla nuova Axenstrasse (N04). Inoltre, se un giorno la galleria dovesse divenire necessaria, andrebbe realizzata non come progetto di completamento della rete da parte del Cantone, ma come potenziamento ad opera dell’USTRA. La soppressione della galleria Rophaien implica inoltre l’adattamento della lunghezza del tratto (a 1,7 km).
Allegato 3 (Strade per le quali i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico)
Secondo l’articolo 52 capoverso 2 OSN, l’USTRA può modificare l’allegato 3 al variare delle condizioni. Tuttavia, essendo questa competenza limitata ad adeguamenti puntuali, l’attuale modifica deve essere decisa, in considerazione della sua ampiezza, dal Consiglio federale.
L’allegato è stato completamente rivisto in collaborazione con i Cantoni sulla base delle esperienze finora acquisite: da un lato sono state integrate le strade della rete viaria locale con problemi di congestionamento del traffico, alla cui risoluzione possono contribuire le strade nazionali, dall’altro sono state definite le strade per le quali la Confederazione può, se necessario, richiedere l’elaborazione di un piano cantonale di gestione del traffico.
2.3 Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (RS 725.116.21)
Titolo e ingresso
Con l’emanazione della LFOSTRA è stato modificato il titolo della LUMin, modifica che deve riflettersi anche nel titolo dell’ordinanza. In seguito all’abrogazione della LFIT si possono inoltre eliminare i rimandi corrispondenti nell’ingresso. Va invece inserito l’articolo 14 capoverso 2 LUMin, una disposizione contenuta in origine nella LFIT (art. 8) e trasferita nella LUMin per motivi di sistematicità, che impone al Consiglio federale di indicare i Cantoni destinatari di contributi federali forfetari per le strade principali nelle regioni di montagna e periferiche.
Articolo 1 capoverso 1
La OUMin disciplina l’utilizzo non soltanto dell’imposta sugli oli minerali, ma anche di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale. L’articolo 1 capoverso 1 esistente deve pertanto essere integrato di conseguenza e adeguato dal punto di vista redazionale. Ai fini di una migliore leggibilità, si è deciso di indicare separatamente, nelle lettere a – e, i settori cui sono destinate le risorse.
Articolo 4a
Secondo il diritto vigente è possibile, su domanda dei Cantoni, costruire nuovi elementi delle strade nazionali destinati prevalentemente a soddisfare interessi cantonali, regionali o locali, o modificare la struttura di quelli esistenti, purché i Cantoni ne sostengano i costi. Ci si riferisce in particolare ad ampi interventi di risanamento acustico (p. es. coperture ecc.), alla costruzione di nuovi svincoli o al potenziamento di quelli esistenti per via dello sviluppo edilizio locale. Attualmente la Confederazione può partecipare ai costi computabili, così come definiti dall’articolo 21 OUMin, fino a concorrenza del 30 per cento (cfr. art. 8 cpv. 3 LUMin). La decisione sul cofinanziamento della Confederazione e, in caso affermativo, sul relativo importo spetta invece al Consiglio federale, il quale valuta la situazione caso per caso, di norma nel quadro dell’approvazione del progetto generale. Con il progetto FOSTRA il Parlamento ha deciso di estendere tale possibilità anche a terzi, stabilendo inoltre che, per le fasi di poten-