Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine

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Allegato 2 al rapporto esplicativo concernente la legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail»

Glossario complementare sulla legislazione in materia di vigilanza

- Adempimen- Per tutte le banche i CoCos e le obbligazioni write-off rappresentato di requisiti no fondi propri ai sensi della legislazione in materia di vigilanza e prudenziali servono pertanto ad adempiere requisiti prudenziali. Attualmente le

esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite conformemente agli articoli 28–32 della legge sulle banche in combinato disposto con gli articoli 132 e 133 dell’ordinanza sui fondi propri riguardano soltanto le due banche di rilevanza sistemica globale e possono essere adempiute con obbligazioni bail-in.

Dal punto di vista fiscale si tratta in entrambi i casi di capitale di terzi.

Si stima che sinora oltre il 90 per cento di tutti gli strumenti TBTF sia stato emesso da banche di rilevanza sistemica. Dal momento che le banche senza rilevanza sistemica non devono adempiere esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite, tali banche non sono in alcun modo incentivate a emettere obbligazioni bail-in. In tal modo la quota delle banche di rilevanza sistemica rispetto al volume di tutti gli strumenti TBTF tenderà ancora ad aumentare.

Il trasferimento all’interno del gruppo è finalizzato all’adempimento di esigenze prudenziali a un livello successivo all’interno di un gruppo finanziario. In Svizzera queste esigenze devono essere soddisfatte da entrambi i gruppi finanziari di rilevanza sistemica attivi sul piano internazionale, d’un canto a livello di società capogruppo, dall’altro a livello delle banche che sono state scorporate negli ultimi due anni, con l’attenzione rivolta all’attività bancaria nel mercato nazionale.

- Banca Secondo l’ordinanza del 30 aprile 201420 sulle banche (OBCR;

art. 2 cpv. 1 lett. a) sono considerate banche le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, in particolare quelle che accettano a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo. Per iniziare la loro attività, le banche necessitano di un’autorizzazione e sottostanno alla vigilanza prudenziale della FINMA. Di regola le banche dispongono anche di un’autorizzazione per esercitare l’attività di commerciante di valori mobiliari.

Nel contesto presente per banca si intendono anche i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario.

- Banca di Attualmente in Svizzera cinque banche di rilevanza sistemica

20 RS 952.02