Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine
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1 Situazione iniziale
Le disposizioni concernenti il regime «too big to fail» (TBTF) della legge federale dell’8 novembre 19341 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR) intendono impedire che, in caso di crisi, le banche, i gruppi finanziari o i conglomerati finanziari2 dominati dal settore bancario (di seguito «banche»), che sono sottoposti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), debbano essere salvati con il denaro dei contribuenti. A tal fine questi istituti devono adempiere determinate esigenze relative ai fondi propri e a quelli in grado di assorbire le perdite. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° marzo 2012. Da quel momento le banche possono emettere prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) e prestiti con rinuncia al credito (obbligazioni write-off) che possono essere computati al capitale proprio regolamentare3. Oltre ai CoCos e alle obbligazioni write-off, dal 1° luglio 2016 è possibile emettere anche le cosiddette obbligazioni bail-in4. Secondo la normativa della FINMA in materia di vigilanza e in linea con lo standard internazionale TLAC, al più tardi dal 1° gennaio 2020 per le banche di rilevanza sistemica su scala globale i tre strumenti TBTF devono essere emessi tramite la società madre della banca di rilevanza sistemica5.
Nel quadro di una revisione della legge federale del 13 ottobre 19656 sull’imposta preventiva (LIP) è stata da un lato prorogata fino al 31 dicembre 2021 l’esenzione limitata nel tempo dall’imposta preventiva degli interessi pagati sui CoCos e sulle obbligazioni write-off (art. 5 cpv. 1 lett. g LIP) e dal 1° gennaio 2017 è stata introdotta un’analoga esenzione dall’imposta preventiva degli interessi pagati sulle obbligazioni bail-in (art. 5 cpv. 1 lett. i LIP). Anche per le tasse di bollo è stata contestualmente prorogata l’eccezione per i CoCos convertiti in capitale proprio, mentre per le obbligazioni bail-in è stata introdotta dal 1° gennaio 2017 (art. 6 cpv. 1 lett. l e m della legge federale del 27 giugno 19737 sulle tasse di bollo, LTB). Tali misure assicurano che le banche possano emettere dalla Svizzera i suddetti strumenti a condizioni competitive.
Durante i dibattiti parlamentari su questa revisione le cerchie bancarie hanno segnalato che dai nuovi strumenti TBTF potrebbe scaturire un ulteriore aggravio dell’imposta sull’utile per le società madri emittenti delle banche. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione concernente l’adeguamento della deduzione per partecipazioni nel quadro del rafforzamento del regime «too big to fail» a livello federale e cantonale. L’avamprogetto intende eliminare l’effetto esercitato dagli strumenti TBTF sulla deduzione per partecipazioni delle società madri di banche nell’ambito delle imposte sull’utile.
1 RS 952.0
2Per la definizione di gruppo finanziario o conglomerato finanziario cfr. il glossario
nell’Allegato 2.
3Per la definizione di CoCos e obbligazioni write-off cfr. il glossario nell’Allegato 2.
4Per la definizione delle obbligazioni bail-in cfr. il glossario nell’Allegato 2.
5Per l’operato della FINMA scaglionato nel tempo cfr. n. 2.1; tra le banche svizzere di
rilevanza sistemica rientrano attualmente UBS e CS, cfr. n. 2.1.
6RS 642.21; RU 2016 3451; FF 2015 5795.