Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine
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Inoltre, anche un eventuale margine sugli interessi può influire sull’importo della deduzione per partecipazioni. Dall’emissione di strumenti TBTF e dal trasferimento di risorse la società madre del gruppo può conseguire un margine positivo sugli interessi. Esso corrisponde alla differenza tra gli interessi pagati agli investitori (oneri da interessi / costi di finanziamento) e gli interessi che riceve dalla banca operativa. Il margine sugli interessi aumenta la base di calcolo dell’imposta sull’utile, influenzando l’utile netto. Cambia quindi il rapporto tra il ricavo netto da partecipazioni e l’utile netto complessivo ().
Poiché nel caso delle banche di rilevanza sistemica globale la società madre del gruppo dispone della quota maggiore dei redditi da partecipazioni rispetto all’utile netto, l’esenzione indiretta dei redditi da partecipazioni e la deduzione ridotta per partecipazioni su di essa si esplicano gli effetti maggiori. Di fatto ciò causa un’imposizione indesiderata dei ricavi da dividendi di tale società madre. Per la società madre delle altre banche di rilevanza sistemica le ripercussioni di natura fiscale possono essere minori. A seconda dei casi, queste società madri possono conseguire altri utili operativi sostanziali, non soggetti alla deduzione per partecipazioni. Ne consegue che la loro quota di redditi da partecipazioni è inferiore. In questo modo la deduzione per partecipazioni, di per sé inferiore, subisce in misura minore l’influsso degli strumenti TBTF. Per questo motivo, l’emissione di strumenti TBTF e il trasferimento di risorse tramite società veicolo non genera alcun onere fiscale. Tali società veicolo non detengono partecipazioni e quindi neppure redditi da partecipazioni, ragione per cui la deduzione per partecipazioni è sistematicamente pari allo 0 per cento. Utilizzando una società veicolo si risolverebbe dunque la problematica in materia di diritto fiscale legata al calcolo della deduzione per partecipazioni, ma tale operazione è illecita sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza (cfr. n. 2.1).
3 Il nuovo disciplinamento proposto
L’avamprogetto prevede che nel calcolo della deduzione per partecipazioni delle società madri di banche di rilevanza sistemica
i costi di finanziamento sostenuti per l’emissione di strumenti TBTF (interessi versati agli investitori; cfr. n. 2.3 ) e
le risorse iscritte all’attivo, trasferite internamente al gruppo (cfr. n. 2.3 )
non siano tenuti in considerazione.
La base di calcolo dell’imposizione conformemente agli articoli 57−67 LIFD rimane invariata. Sebbene anche il margine positivo derivante dal trasferimento delle risorse (cfr. n. 2.3) si ripercuota sull’ammontare della deduzione per partecipazioni, non viene apportata alcuna correzione in merito. L’adeguamento deve intervenire solo laddove è indispensabile (cfr. in merito n. 4).
Il Consiglio federale ritiene che l’adeguamento proposto per il calcolo della deduzione per partecipazioni garantisca l’attuazione coerente degli obiettivi della legislazione TBTF. Nell’interesse della parità di trattamento, anche le banche di rilevanza non sistemica sono interessate dall’adeguamento proposto (cfr. n. 4). Poiché però gran parte degli strumenti TBTF viene emesso da banche di rilevanza sistemica, l’adeguamento proposto si ripercuote principalmente sul loro onere fiscale.