Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine
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2 Attuale situazione giuridica
2.1 Legislazione in materia di vigilanza
Le definizioni tecniche utilizzate in questo capitolo vengono fornite solo se necessario. Ulteriori informazioni sono reperibili nel glossario complementare nell’Allegato 2.
2.1.1 Strumenti TBTF
Con l’introduzione del regime TBTF, dal 1° marzo 2012 nella legge sulle banche sono stati inseriti i CoCos e le obbligazioni write-off. I CoCos sono obbligazioni che, al verificarsi di un determinato evento (cosiddetto trigger) sono trasformate in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione. Al verificarsi di un determinato evento le obbligazioni write-off non sono convertite in capitale proprio, bensì ammortizzate. Con questi strumenti si possono soddisfare le esigenze normative in materia di fondi propri.
Dal 1° luglio 2016 è inoltre possibile emettere obbligazioni bail-in per adempiere le nuove esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Le obbligazioni bail-in sono prestiti obbligazionari che, in caso di (minaccia di) insolvenza nell’ambito di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio.
2.1.2 Emittenti di strumenti TBTF
Secondo la legislazione in materia di vigilanza le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari (di seguito «banche»), di rilevanza sistemica o senza rilevanza sistemica, possono emettere i tre tipi di strumenti TBTF. Attualmente in Svizzera cinque banche di rilevanza sistemica sono sottoposte a particolari disposizioni ai sensi della legislazione in materia di vigilanza. A livello internazionale UBS e CS sono attualmente considerate banche di rilevanza sistemica. Si considerano non attive a livello internazionale la Banca cantonale di Zurigo, il gruppo Raiffeisen e PostFinance (di seguito «altre banche di rilevanza sistemica»). In seguito tutte le altre banche saranno considerate senza rilevanza sistemica. La differenza è importante, poiché ai sensi della legislazione in materia di vigilanza può risultare l’obbligo di emettere strumenti TBTF solo dalla società madre anziché direttamente da una società del gruppo. Si precisa quanto segue: le banche di rilevanza sistemica globale hanno potuto emettere sino al 31 dicembre 2016 strumenti TBTF all’estero attraverso società con un unico scopo, le cosiddette società veicolo (Zweckgesellschaften). Se una banca trasferisce in Svizzera tutte le obbligazioni bail-in emesse all’estero, la FINMA consente di emettere nuovi strumenti TBTF tramite una società veicolo svizzera fino all’entrata in vigore dell’adeguamento proposto, ma al massimo entro il 31 dicembre 2019. Dopo questa scadenza sarà ammessa esclusivamente l’emissione tramite la società madre del gruppo. Quest’ultima solitamente trasferisce le risorse raccolte dall’emissione di strumenti TBTF alle banche operative o a un’altra società del gruppo (di seguito «banca operativa») che devono rafforzare la base di capitale proprio o devono detenere fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.