Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
legislazione sull’imposta preventiva e sulle tasse di bollo è applicabile a tutte le banche (cfr. n. 1).
5 Proposte respinte
Nell’ambito dei lavori preliminari sono state prese in esame diverse alternative. Il 30 settembre 2016 il Consiglio federale si è espresso a favore della presente soluzione e ha contestualmente respinto le varianti illustrate di seguito.
Emissione non esclusivamente tramite la società madre del gruppo: dal punto di
vista fiscale la soluzione più semplice consisterebbe nell’emettere gli strumenti TBTF non tramite la società madre, bensì direttamente tramite la banca operativa o una società veicolo (cfr. n. 2.3). Conformemente alla legislazione in materia di vigilanza, in futuro tale modalità di emissione non potrà più essere approvata nel caso delle banche di rilevanza sistemica (cfr. n. 2.1). Questa variante è dunque inapplicabile perché non ottempera alle disposizioni della legislazione in materia di vigilanza.
Passaggio all’esenzione diretta: i Paesi limitrofi non conoscono il sistema indiretto della deduzione per partecipazioni sulle imposte dovute. Essi applicano piuttosto l’esenzione diretta del ricavo da partecipazioni dalla base di calcolo. Questo sistema, a seconda della sua impostazione concreta, potrebbe ampiamente risolvere la presente problematica. Nell’ambito della procedura di consultazione concernente la Riforma III dell’imposizione delle imprese il passaggio all’esenzione diretta era stato già proposto ma, in considerazione del rifiuto da parte di numerosi interpellati12, nel relativo messaggio del 5 giugno 201513 il Consiglio federale ha rinunciato a tale proposta. In questo contesto il Consiglio federale ritiene che il cambiamento di sistema non sia attualmente in grado di ottenere il consenso politico della maggioranza, pertanto rinuncia a dargli seguito. È stato anche esaminato il passaggio dall’esenzione indiretta a quella diretta dei redditi da partecipazioni esclusivamente per società madri di banche che emettono strumenti TBTF. Tuttavia, tale opzione condurrebbe a una disparità di trattamento a favore delle banche rispetto ad altri settori, ragione per cui anche questa variante è stata respinta.
Solo gli interessi pagati agli investitori non sono considerati ai fini del calcolo
della deduzione per partecipazioni: i costi di finanziamento ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni non aumenterebbero con l’emissione degli strumenti TBTF. Il problema consiste tuttavia nel fatto che il trasferimento alle banche operative aumenta il totale di bilancio della società madre del gruppo, che viene considerato nel calcolo della deduzione per partecipazioni.14 Di norma ne consegue una deduzione per partecipazioni più elevata di quella ottenuta con la qui proposta ulteriore esclusione dell’importo maggiorato del totale degli attivi. Senza questa ulteriore esclusione, le società madri delle banche risulterebbero favorite rispetto ad aziende di altri settori, in quanto beneficerebbero di uno sgravio dall’imposta sull’utile non giustificato.
12 Cfr. presentazione completa dei pareri pervenuti nell’ambito della procedura di consultazione del 29 aprile 2015, n. 4.9.
13 FF 2015 4133
14 Cfr. grafico al n. 2.3.