Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine
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ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite, che attualmente devono essere soddisfatte solo dalle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (cfr. la voce «Adempimento di requisiti prudenziali»).
Conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sui fondi propri, le obbligazioni bail-in possono essere approvate dalla FINMA non solo sotto forma di prestiti obbligazionari, bensì – a condizioni analoghe – anche di prestiti.
- Obbligazioni Le obbligazioni write-off sono prestiti con rinuncia al credito. Al write-off verificarsi di un determinato evento (trigger, analogamente ai
Cocos, vedi anche la voce «Cocos»), queste obbligazioni non sono convertite in capitale proprio, bensì ammortizzate. La rinuncia al credito non costituisce un’opzione in caso di crisi, ma è stata scelta dall’emittente sin dal principio come variante. A seconda della forma giuridica dell’istituto emittente (in particolare enti pubblici o società cooperative) questa variante deve essere scelta già solo per il fatto che una conversione in capitale sociale non sarebbe realizzabile.
Sotto il profilo del diritto fiscale, prima del loro ammortamento queste obbligazioni rappresentano capitale di terzi. Secondo la legislazione in materia di vigilanza, queste risorse possono essere computate ai fondi propri.
Contestualmente all’introduzione del regime TBTF, le obbligazioni write-off sono state inserite nella legge sulle banche (cfr. art. 11 cpv. 2 LBCR) con effetto a partire dal 1° marzo 2012.
- Regolamen- Le banche di rilevanza sistemica globale hanno emesso sino al tazione 31 dicembre 2016 (sino all’entrata in vigore della revisione della transitoria legislazione in materia di imposta preventiva e tasse di bollo)
obbligazioni bail-in all’estero tramite cosiddette società veicolo (Zweckgesellschaften). Dal 1° gennaio 2017 l’emissione deve avvenire in linea di principio dalla Svizzera. Quale disposizione transitoria sino all’entrata in vigore del nuovo disciplinamento della deduzione per partecipazioni proposto con il presente avamprogetto, la FINMA consente a queste banche di emettere strumenti TBTF tramite una società veicolo svizzera invece che tramite la società madre. A tal fine, entro il 31 marzo 2017 le banche hanno dovuto trasferire a una società veicolo svizzera tutte le obbligazioni bail-in emesse fino a quel momento tramite una società veicolo estera. Una società veicolo – sempre che venga accettata a lungo termine – risolverebbe la problematica del calcolo della deduzione per partecipazioni dal punto di vista della normativa fiscale, ma non è auspicata dalla legislazione in materia di vigilanza e, dal 1° gennaio 2022, conformemente alle direttive del FSB a livello internazionale non sarà più ammessa per le banche di rilevanza sistemica globale. Pertanto la FINMA autorizzerà questa regolamentazione transitoria solo fino all’entrata in vigore del nuovo disciplinamento qui proposto e al più tardi fino al 31 dicembre 2019. A partire da quel momento gli strumenti TBTF emessi nel frattempo da una società veicolo svizzera e le precedenti