Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
rimane dunque l’alternativa penalizzante dell’esenzione indiretta (cfr. n. 5). Tale penalizzazione è ora parzialmente abolita per le società madri dei gruppi bancari. Sussiste quindi una disparità di trattamento.
Situazioni non paragonabili (II.): le società madri dei gruppi bancari non si trovano in una situazione paragonabile a quella di altre società di capitali e di società cooperative. Le obbligazioni bail-in, i CoCos e le obbligazioni write-off sono una peculiarità della legislazione sulle banche a causa delle speciali disposizioni in materia di vigilanza, alle quali non soggiacciono altre società di capitali e società cooperative. Le società operative di queste aziende possono acquisire capitale di terzi direttamente. Per loro lo sgravio dell’imposta sull’utile mediante la deduzione per partecipazioni riveste un’importanza secondaria perché hanno ricavi da partecipazioni esigui. A differenza delle società madri dei gruppi bancari, le altre società madri non possono essere obbligate, in virtù delle prescrizioni sul capitale proprio in materia di vigilanza, a emettere gli strumenti TBTF in questione e a trasferire all’interno del gruppo le risorse così raccolte. Di conseguenza, le società madri dei gruppi bancari si trovano in una situazione giuridica diversa rispetto alle società madri di altre società di capitali e di società cooperative.
Motivo oggettivo (III.): l’attuazione del regime TBTF risponde, come già illustrato (cfr. n. 4), al pubblico interesse. La riduzione della deduzione per partecipazioni nel caso di emissione di strumenti TBTF da parte delle società madri di gruppi si ripercuote negativamente sulla loro base di capitale proprio. Questo effetto si contrappone agli obiettivi della normativa TBTF, che mirano a rafforzare tale base. Il presente adeguamento al calcolo della deduzione per partecipazioni tiene in considerazione questo interesse legato alle disposizioni in materia di vigilanza, rettificando in maniera puntuale la base di calcolo. Per le banche di rilevanza sistemica il nuovo disciplinamento proposto è pertanto oggettivamente motivato e risponde a un prevalente interesse pubblico. Per le banche senza rilevanza sistemica l’adeguamento è appropriato nell’ottica della parità di trattamento rispetto alle banche di rilevanza sistemica. Rispetto ad altri settori anch’esse soggiacciono infatti a determinati requisiti prudenziali per i fondi propri.
Rispetto della proporzionalità (IV.): dal momento che il disciplinamento proposto si riferisce esclusivamente alle peculiarità della legislazione in materia di vigilanza e, per il resto, si applicano le stesse disposizioni ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni, l’esclusione giustificata da tale legislazione si limita agli aspetti indispensabili. In particolare, i restanti costi di finanziamento continuano a essere considerati anche per le società madri dei gruppi bancari ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni.19 La disparità di trattamento risulta quindi proporzionata.
Per concludere, si può affermare che il progetto introduce un trattamento diverso e oggettivamente giustificato applicato a situazioni distinte.
Allegati:
Esempio di calcolo
Glossario complementare sulla legislazione in materia di vigilanza
19 Cfr. in proposito l’esempio di calcolo nell’Allegato 1.