Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine

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emissioni estere trasferite da una società veicolo estera a una società veicolo svizzera devono essere trasferiti alla società madre. Dopo tale termine ai sensi della legislazione in materia di vigilanza gli strumenti TBTF dovranno essere emessi esclusivamente tramite la società madre. Le banche che non adempiono i requisiti della regolamentazione transitoria formulati dalla FINMA non possono più emettere strumenti TBTF tramite una società veicolo già dal 2017; conformemente alla legislazione in materia di vigilanza l’emissione deve avvenire esclusivamente tramite la società madre del gruppo. Le loro obbligazioni bail-in emesse da una società veicolo estera prima del 2017 rimangono in essere, ma dopo il 31 dicembre 2021 il loro computo non è ancora garantito a livello internazionale (FSB).

Le altre banche di rilevanza sistemica emettono già i loro strumenti TBTF esclusivamente tramite la società madre del gruppo secondo la prassi attuale della FINMA. Per loro non è prevista una regolamentazione transitoria come quella applicata alle banche di rilevanza sistemica globale, poiché a differenza di queste non hanno una struttura holding classica. Dal punto di vista della legislazione in materia di vigilanza, per ogni gruppo una banca chiaramente identificabile funge da società madre che emette gli strumenti TBTF. Per queste banche di rilevanza sistemica la problematica fiscale concernente il calcolo della deduzione per partecipazioni ha meno ripercussioni rispetto a quanto avviene per le banche di rilevanza sistemica globale. In qualità di banca operativa, la società madre del gruppo non dispone prevalentemente di ricavi da partecipazioni, ma anche di utili conseguiti con altre attività, che non rappresentano ricavi da partecipazioni.

Le banche senza rilevanza sistemica non sono tenute a emettere strumenti TBTF tramite la società madre del gruppo ai sensi della legislazione in materia di vigilanza. Tale normativa non impone a questi istituti finanziari di costituire una società madre ai fini dell’emissione di obbligazioni. All’occorrenza la banca operativa o anche la società madre operativa possono emettere direttamente strumenti TBTF.

- Società Società con un unico scopo. Queste società sono costituite veicolo all’interno del gruppo e perseguono un solo scopo. Nell’ambito in questione tale scopo consiste nell’emissione di CoCos, obbligazioni write-off o obbligazioni bail-in.

- Strumenti Vedi anche le voci «CoCos», «Obbligazioni write-off» e «Obbliga-TBTF zioni bail-in».

Le disposizioni concernenti il regime TBTF inserite nella LBCR intendono impedire che, in caso di crisi, le banche sottoposte alla vigilanza della FINMA debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti. A tale scopo questi istituti devono adempiere determinate esigenze relative ai fondi propri e ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° marzo 2012. Da quel momento le banche possono emettere prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) e prestiti con rinun-