Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine

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rilevanza soggiacciono a particolari disposizioni in materia di vigilanza. Con sistemica tali disposizioni si intende impedire che, a lungo termine, le banche

di rilevanza sistemica dipendano interamente da provvedimenti di salvataggio da parte dello Stato.

Secondo la legislazione in materia di vigilanza, attualmente UBS e CS sono considerate banche di rilevanza sistemica globale21 e secondo l’articolo 124a dell’ordinanza sui fondi propri rappresentano banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale. Sono considerate quali altre banche di rilevanza sistemica la Banca Cantonale di Zurigo, Raiffeisen e PostFinance.

A tutte le banche di rilevanza sistemica si applicano particolari prescrizioni concernenti i fondi propri (da adempiere ad es. con i CoCos o le obbligazioni write-in). CS e UBS devono disporre di fondi supplementari per coprire le perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza (da adempiere in modo appropriato principalmente con obbligazioni bail-in).

Tutte le altre banche soggiacciono alle prescrizioni generali in materia di vigilanza. Il concetto di «banca senza rilevanza sistemica» non esiste nella legislazione in materia di vigilanza e pertanto non è utilizzato in modo tale dalla Banca nazionale svizzera. Nel contesto presente tale concetto è applicato solo per semplificarne la delimitazione dalle banche di rilevanza sistemica.

- Banca di Cfr. la voce «Banca di rilevanza sistemica».

rilevanza

sistemica

globale

- Banca opera- Il concetto di banca operativa designa una banca all’interno di un tiva gruppo finanziario e direttamente attiva nel settore bancario. Anche

la banca operativa può detenere partecipazioni di filiali. Diversamente da una società holding, questo genere di banca pratica l’attività bancaria direttamente e dispone dell’autorizzazione necessaria della FINMA o di un’autorità estera analoga.

Nel rapporto esplicativo, per banca operativa si intendono anche le società di servizi o altre società del gruppo bancario.

- CoCos I CoCos («Contingent Convertible») sono prestiti obbligatoriamen-

te convertibili che, al verificarsi di un determinato evento (cosiddetto «trigger»), sono convertiti in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione. Prima della loro conversione i CoCos sono computati al capitale di terzi, e possono essere qualificati quali fondi propri solo ai sensi della legislazione in materia di vigilanza.

I CoCos sono stati inseriti nella legge sulle banche contestualmente all’introduzione del regime TBTF, ovvero il 1° marzo 2012 (cfr. art. 11 cpv. 2 LBCR).

21 Secondo la sistematica del FSB e l’ultimo elenco pubblicato il 21.11.2016 [2016 list of global systemically important banks (G-SIBs)].