Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine

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4 Motivazione del nuovo disciplinamento proposto

Il nuovo disciplinamento fa sì che per le società madri dei gruppi bancari in caso di emissione di strumenti TBTF l’onere fiscale sul ricavo da partecipazioni rimanga fondamentalmente invariato.11

La situazione particolare delle banche sotto il profilo della legislazione in materia di vigilanza è già stata tenuta in considerazione nella revisione dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo (cfr. n. 1). Tuttavia, ciò ha consentito solo l’introduzione della possibilità di emettere strumenti TBTF senza incidenza sull’imposta preventiva e sulle tasse di bollo. Al fine di conseguire gli obiettivi della legislazione TBTF, il presente adeguamento dovrebbe permettere di detenere strumenti TBTF e trasferire le risorse all’interno del gruppo perlopiù anche senza incidenza sull’imposta sull’utile. I requisiti prudenziali per le banche vanno considerati tenendo conto che esse hanno una quota di capitale proprio molto inferiore rispetto alle aziende che operano in settori diversi da quello bancario. I requisiti normativi più severi rafforzano la base di capitale proprio delle banche. Tuttavia, l’impostazione della deduzione per partecipazioni sotto forma di esenzione indiretta congiuntamente all’obbligo prudenziale di emettere strumenti TBTF tramite le società madri dei gruppi generano un onere fiscale elevato sugli utili. Quest’ultimo riduce l’utile al netto delle imposte della società madre del gruppo. Un utile più basso al netto delle imposte va a discapito degli azionisti, che devono aspettarsi una distribuzione degli utili inferiore, nonché della costituzione di capitale proprio, perché possono essere costituite riserve inferiori di utili. Le aziende di altri settori, anche quando sono tenute ad avere una base forte di capitale proprio, non possono essere obbligate ad emettere strumenti TBTF tramite la società madre del gruppo. Esse possono scegliere altre varianti, ad esempio l’emissione tramite una società operativa o una società veicolo (cfr.n. 2.3) che non genera oneri fiscali supplementari sugli utili.

Con l’adeguamento proposto si vuole impedire un indesiderato aumento dell’onere fiscale per le banche di rilevanza sistemica, garantendo così gli obiettivi della normativa TBTF. Le prescrizioni in materia di vigilanza contenute nelle disposizioni TBTF rispondono al pubblico interesse. Con esse si intende infatti garantire che, in caso di crisi, le banche di rilevanza sistemica non debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti. Questo obiettivo di pubblica utilità giustifica l’esclusione degli strumenti TBTF dal calcolo della deduzione per partecipazioni.

Tuttavia, questo non vale per un eventuale margine sugli interessi in caso di trasferimento delle risorse emesse (cfr. n. 2.3) da parte della società madre del gruppo. Ogni margine sugli interessi di una società si ripercuote sul calcolo della deduzione per partecipazioni. Per questo motivo i margini positivi su interessi derivanti dal trasferimento di strumenti TBTF sono trattati come altri ricavi da interessi e pertanto vengono considerati nel calcolo della deduzione per partecipazioni.

La maggior parte degli strumenti TBTF è emessa da banche di rilevanza sistemica. Il nuovo disciplinamento è dunque rivolto principalmente a loro. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, la nuova normativa sarà applicabile anche alle società madri di banche senza rilevanza sistemica. Anch’esse devono adempiere determinate prescrizioni in materia di capitale proprio conformemente alla legislazione in materia di vigilanza. La parità di trattamento tra esse e le banche di rilevanza sistemica è dunque giustificata. Pure il particolare trattamento degli strumenti TBTF sancito nella

11 Cfr. in proposito l’esempio di calcolo nell’Allegato 1.