Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
piuti dalle banche per migliorare la capacità di liquidazione possono essere premiati con esigenze inferiori riguardo alle obbligazioni bail-in (cosiddetti sconti).
Livello dei tassi / Rifinanziamento: l’ammontare dei costi di finanziamento dipende anche dal livello dei tassi al quale le banche possono collocare gli strumenti TBTF sul mercato dei capitali. È inoltre ipotizzabile che le banche riscattino emissioni precedenti di strumenti TBTF, da un lato per contrarre un debito a condizioni più vantaggiose, in quanto non è più necessario alcun strumento TBTF o i relativi interessi sono più bassi oppure, dall’altro, perché – nel caso delle obbligazioni bail-in – la scadenza finale lo impone. Se gli strumenti TBTF in circolazione saranno rimpiazzati da nuovi, il volume delle emissioni si collocherà piuttosto all’estremità superiore della fascia.
Prospettive in materia di utili: le maggiori entrate dipendono in misura determinante dall’andamento degli utili degli istituti in questione.
Altre forme di ottimizzazione: infine, anche senza modifiche legislative della deduzione per partecipazioni, il potenziale di maggiori entrate potrebbe portare le società madri a operare un’ottimizzazione fiscale della distribuzione del ricavo da partecipazioni nell’ambito delle possibilità esistenti. Sarebbe ipotizzabile, ad esempio, una distribuzione saltuaria del ricavo da partecipazioni dalla banca operativa alla società madre del gruppo.
8.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il nuovo disciplinamento non ha alcuna ripercussione sull’effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
8.2 Ripercussioni sull’economia pubblica
Il nuovo disciplinamento avrà effetti stabilizzanti sull’economia pubblica, poiché la base di capitale proprio delle banche non sarà indebolita dal nuovo calcolo della deduzione per partecipazioni (cfr. n. 4).
9 Aspetti giuridici
La misura interessa esclusivamente le società madri dei gruppi bancari. Tutte le altre società di capitali o società cooperative sono escluse dal campo di applicazione. La questione che si pone è di sapere se il nuovo disciplinamento non sia in contrasto con il principio dell’uguaglianza giuridica sancito all’articolo 8 della Costituzione federale18.
Un’illecita disparità di trattamento (I.) sussiste laddove due soggetti fiscali in situazioni paragonabili (II.) sono trattati diversamente senza un motivo oggettivo (III.). Se la disparità di trattamento è giustificata e oggettivamente motivata, essa risulta comunque illecita nel caso in cui non sia proporzionale (IV.).
Disparità di trattamento (I.): il nuovo disciplinamento comporta una regolamentazione speciale per le banche. Per tutte le altre società di capitali e società cooperative il trasferimento di risorse raccolte tramite la società madre riduce la deduzione per partecipazioni senza limitazioni. Secondo il sistema in vigore per tutte queste società
18 RS 101