Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 22 pagine

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- Emissione di L’emissione di strumenti TBTF è effettuata secondo le disposizioni strumenti della legge sulle banche (art. 11–13 e 28–32 LBCR) e deve essere TBTF approvata dalla FINMA qualora serva all’adempimento di requisiti

prudenziali (cfr. la voce corrispettiva).

Per la questione riguardo a quale sia la società di un gruppo bancario che può emettere strumenti TBTF, si rimanda alla voce «Regolamentazione transitoria».

- Gruppi Un gruppo finanziario è un gruppo di imprese che formano finanziari, un’unità economica o sono legate da un obbligo di assistenza, conglomerati operano prevalentemente nel settore finanziario e almeno una di finanziari esse è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari (art. 3c dominati dal cpv. 1 LBCR). Si parla di conglomerato finanziario se almeno settore un’impresa del gruppo è un’assicurazione (art. 3c cpv. 2 LBCR).

bancario La FINMA può assoggettare i gruppi finanziari e i conglomerati

finanziari alla sorveglianza di gruppi. La sorveglianza di gruppi è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza della singola impresa.

I gruppi finanziari o i conglomerati finanziari sono assoggettati alla competenza della FINMA in materia di risanamento solo se sono dominati dal settore bancario. Ciò è sempre il caso per i gruppi finanziari. Per contro, i conglomerati finanziari sono sottoposti a tale competenza solo se le società madri soggiacciono alla vigilanza e alla competenza della FINMA in materia di fallimento (art. 2bis cpv. 1 lett. a LBCR).

- Obbligazioni Le obbligazioni bail-in sono strumenti di debito a copertura delle bail-in perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza e servono

alle banche come ulteriore cuscinetto di capitale. Si tratta di prestiti obbligazionari che, in caso di (minaccia di) insolvenza nell’ambito di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA conformemente agli articoli 28–32 della legge dell’8 novembre 193422 sulle banche (LBCR) e, in particolare, all’articolo 31 capoverso 3 della suddetta legge, possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio (cfr. inoltre art. 126a, 132 e 133 dell’ordinanza del 1° giugno 201223 sui fondi propri [OFoP]). Diversamente dai Cocos, per i quali spetta agli organi della società assicurarsi che in caso di conversione le azioni siano disponibili, per le obbligazioni bail-in l’emissione delle relative azioni è ordinata in virtù di una decisione dalla FINMA in qualità di autorità di risanamento; tali azioni sono distribuite ai creditori per compensare la riduzione del loro credito, tuttavia previa ammortizzazione del capitale sociale precedente.

Le obbligazioni bail-in sono state inserite nella LBCR il 1° luglio 2016. Diversamente dal capitale sociale e dai CoCos, queste obbligazioni non sono considerate fondi propri prudenziali e in Svizzera servono unicamente ad adempiere le esigenze relative

22 RS 952.0

23 RS 952.03