Progetto
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
7. Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio9
Ingresso
visto l’articolo 26 della legge del 17 dicembre 199310 sul libero passaggio (LFLP);
visto l’articolo 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)11;
visto l’articolo 99 della legge federale del 2 aprile 190812 sul contratto d’assicurazione (LCA),
Art. 6 cpv. 4
4I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS che iniziano a decorrere al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere dedotti giusta l’articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP. Nel caso dei rapporti di lavoro per i quali l’istituto di previdenza fissa un’età minima regolamentare inferiore in virtù dell’articolo 13 capoverso 4 LPP, possono essere dedotti anche i contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS che iniziano a decorrere oltre cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 8
Abrogato
Art. 16 cpv. 1
1Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’assicurato dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 18a Patrimonio iniziale
1Le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio devono disporre di un patrimonio iniziale sufficiente al momento della loro costituzione.
2Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d’amministrazione e d’organizzazione e le altre spese d’esercizio prevedibili nei primi due anni.
Art. 18b Garanzia
1Le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio devono disporre di una garanzia irrevocabile, non cedibile e di durata illimitata di almeno 500 000 franchi di una banca soggetta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o di una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza della Svizzera o del Liechtenstein. L’autorità di vigilanza può aumentare l’importo minimo fino a 1 milione di franchi.
2Si ricorre alla garanzia se è avviata una procedura di liquidazione nei confronti della fondazione e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l’obbligo di garanzia alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto l’autorità di vigilanza è autorizzata ad emettere una diffida di pagamento.
3La garanzia può essere disdetta dall’istituto di previdenza solo se al momento della disdetta si può fornire la prova dell’esistenza di una garanzia identica presso una banca o una compagnia di assicurazioni.
Art. 19 cpv. 1, primo periodo
1I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della FINMA. ...
Art. 19c cpv. 1
1Sono considerati averi di previdenza da annunciare quali averi dimenticati conformemente all’articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averi di persone che hanno raggiunto l’età di riferimento e non hanno né fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia né fornito la prova della continuazione dell’attività lucrativa.
Art. 19g cpv. 2, primo e secondo periodo
2Se il coniuge debitore percepisce una rendita d’invalidità e raggiunge l’età di riferimento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, l’istituto di previdenza può ridurre la prestazione d’uscita di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all’importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d’uscita trasferita. ...
9 RS 831.425
10RS 831.42
11RS 210
12 RS 221.229.1
13 RS 831.10