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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine
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Art. 55quatercpv. 1, primo periodo
1La durata di rinvio inizia a decorrere dal primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS. ...
Art. 56 Anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia
1Il calcolo della rendita anticipata si basa sulla durata di contribuzione e sul reddito conseguito fino al 31 dicembre precedente la riscossione anticipata nonché sull’obbligo contributivo previsto per la classe d’età dell’assicurato fino all’età di riferimento.
2In caso di aumento della percentuale di rendita durante il periodo di riscossione anticipata, si applicano le stesse basi di calcolo utilizzate all’inizio dell’anticipazione.3 L’aumento della percentuale di rendita anticipata deve essere richiesto per scritto. Il cambiamento può avvenire al più presto nel mese seguente l’inoltro della richiesta. La riduzione della percentuale di rendita anticipata è esclusa.
4Al raggiungimento dell’età di riferimento, la rendita viene fissata secondo le disposizioni di calcolo generali. Fa stato il fattore di rivalutazione determinato secondo l’articolo 51biscapoverso 2 al momento del raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 56bisRiduzione in caso di anticipazione
1In caso di anticipazione della rendita, si applicano le seguenti aliquote di riduzione, espresse in percentuale della rendita:
Durata di anticipazio-
ne
e mesi
Anni
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
0 - 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0 2,4 2,7 3,1 3,4 3,7 1 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,6 2 7,9 8,2 8,5 8,8 9,0 9,3 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 3 11,4 - - - - - - - - - - -
2In caso di aumento della percentuale di rendita anticipata, per la parte aggiuntiva è determinata una nuova aliquota di riduzione.
3Al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS viene determinato l’importo della riduzione. Questo si ottiene moltiplicando la somma delle rendite anticipate non ridotte, divisa per il numero di mesi durante i quali la rendita o la percentuale di rendita è stata anticipata, per l’aliquota di riduzione applicabile per la corrispondente durata di anticipazione. L’importo della riduzione applicata alla rendita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento corrisponde alla somma degli importi delle riduzioni determinati per ciascuna percentuale di rendita.
4L’importo della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.
Art. 57 Cumulo di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata e di una frazione di una rendita intera d’invalidità
La parte della rendita riscossa anticipatamente deve ammontare almeno al 20 per cento della rendita di vecchiaia. La somma della rendita d’invalidità e della rendita di vecchiaia anticipata non ridotta non può superare l’importo della rendita intera di vecchiaia secondo l’articolo 56 capoverso 1.
Art. 57bisCumulo di una percentuale di rendita di vecchiaia anticipata e di una rendita vedovile
1La parte della rendita riscossa anticipatamente deve ammontare almeno al 20 per cento della rendita di vecchiaia. La somma della rendita vedovile e della rendita anticipata non ridotta non può superare l’importo della rendita intera di vecchiaia secondo l’articolo 56 capoverso 1.
2Se una persona diventa vedova durante il periodo di riscossione anticipata e può aver diritto a una rendita vedovile, la rendita anticipata si riduce alla parte eccedente la rendita vedovile. In deroga all’articolo 40 capoverso 1 LAVS, in tali casi la parte della rendita riscossa anticipatamente può essere inferiore al 20 per cento della rendita di vecchiaia.
Art. 60 cpv. 1
1Di massima, il calcolo anticipato è effettuato conformemente agli articoli 50–57bis. Per il calcolo anticipato delle rendite per superstiti, è determinante il momento dell’inoltro della domanda. Per il calcolo anticipato della rendita di vecchiaia è determinante il momento dell’età di riferimento o dell’anticipazione della rendita.
Titolo prima dell’art. 80
Capo quarto: Organizzazione
A. Datori di lavoro
Art. 80 Interessi sulle pretese di risarcimento per danni
1Sulle pretese di risarcimento per danni secondo l’articolo 52 LAVS vanno corrisposti interessi a partire dall’emanazione della decisione della cassa di compensazione fino al pagamento completo del risarcimento.
2L’articolo 42 è applicabile per analogia.