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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine
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3. Ordinanza del 26 maggio 19613 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 7 cpv. 1
1Possono partecipare all’assicurazione facoltativa le persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 2 capoversi 1 ed eventualmente 1bisLAVS, comprese le persone che sono assoggettate all’assicurazione obbligatoria per una parte del loro reddito.
Art. 8 Termini e modalità
1La dichiarazione di partecipazione deve essere inoltrata per scritto alla Cassa di compensazione o sussidiariamente alla competente rappresentanza all’estero entro un anno.
2Il termine per la dichiarazione di partecipazione inizia a decorrere:
a. dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria;
b. dall’inizio dell’obbligo contributivo secondo l’articolo 3 LAVS, se si tratta di una persona di cui all’articolo 2 capoverso 1bisLAVS.
3Scaduto tale termine, la partecipazione all’assicurazione facoltativa non è più possibile.
4L’assicurazione inizia con:
a. l’uscita dall’assicurazione obbligatoria;
b. l’inizio dell’obbligo contributivo secondo l’articolo 3 LAVS, se si tratta di una persona di cui all’articolo 2 capoverso 1bis.
Art. 13a cpv. 1 e 2
1Sono tenuti a pagare i contributi:
a. gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno;
b. gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno;
2L’obbligo di contribuzione dura sino alla fine del mese nel quale è raggiunta l’età di riferimento.
Art. 13b Aliquota di contribuzione per l’AVS/AI
1I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno l’importo di 940 franchi annui.
2Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è compreso tra 940 e 23 500 franchi annui. È calcolato come segue:
Sostanza o reddito annuo Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi
conseguito in forma di (AVS+AI) di sostanza o di reddito aggiuntivo conseguito
rendita in forma di rendita
moltiplicato per 20 moltiplicato per 20
Franchi Franchi Franchi meno di 550 000 940 – 550 000 1 010101
1 750 000 3 451151
8 400 000 e oltre 23 500 –
Disposizioni finali della modifica del...
Tasso di contribuzione, contributo minimo e tavola dei contributi
Fino al 31 dicembre 2020, per quanto concerne il tasso di contribuzione, il contributo minimo e la tavola dei contributi si applica il diritto anteriore secondo l’articolo 13b.
4. Ordinanza del 29 novembre 19954 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Art. 4 cpv. 3, primo periodo
3
I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non vengono rimborsati. ...