Progetto

Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Art. 19i

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l’età di riferimento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l’avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d’uscita.

Disposizione transitoria della modifica del…

1Gli assicurati che hanno raggiunto l’età di riferimento prima del 1° gennaio 2018 e desiderano rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia, devono fornire la prova che continuano a esercitare un’attività lucrativa (art. 16 cpv. 1) entro il 30 giugno 2018. Se tale prova non è fornita entro questo termine, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile al 31 dicembre 2018.

2Le prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze di libero passaggio stipulate prima del 1° gennaio 2018 diventano esigibili alla data di pensionamento stabilita nella polizza, a prescindere dalla prova dell’esercizio di un’attività lucrativa.

3Le fondazioni esistenti al 1° gennaio 2018 che gestiscono conti di libero passaggio devono disporre della garanzia richiesta all’articolo 18b al più tardi il 31 dicembre 2018.

8. Ordinanza del 22 giugno 199814 sul «Fondo di garanzia LPP»

Ingresso

visti gli articoli 56 capoverso 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198215 sulla previdenza

professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),

Art. 14 cpv. 1 lett. d

1Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:

d. le sovvenzioni destinate a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni agli assicurati della generazione di transizione (art. 56 cpv. 1 lett. i LPP).

Art. 15 cpv. 1

1La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole, per gli indennizzi all’istituto collettore per il controllo della riaffiliazione, per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS e per le sovvenzioni destinate a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni agli assicurati della generazione di transizione è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l’articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.

Inserire dopo il titolo del capitolo 2

Art. 20a Percentuale per il versamento delle sovvenzioni

La percentuale a partire dalla quale il fondo di garanzia versa a un istituto di previdenza sovvenzioni per sfavorevole struttura d’età (art. 58 cpv. 1 LPP) è del 14,5 per cento.

Sezione 2a: Sovvenzioni destinate a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni agli assicurati della generazione di transizione

Art. 23a Diritto e importo

1Gli istituti di previdenza che, in seguito all’adeguamento dell’aliquota minima di conversione, sono tenuti a garantire il mantenimento del livello delle prestazioni di vecchiaia agli assicurati della generazione di transizione hanno diritto a sovvenzioni.

2Le rendite d’invalidità e per superstiti non danno diritto a sovvenzioni.

3L’importo delle sovvenzioni corrisponde alla differenza tra la rendita di vecchiaia calcolata secondo la lettera b capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica del … dell’OPP 2 e la rendita regolamentare, divisa per l’aliquota minima di conversione applicabile per l’età dell’assicurato al momento dell’inizio del versamento della rendita.

Art. 23b Notifica e pagamento

Alla notifica e al pagamento delle sovvenzioni si applica l’articolo 21.

14 RS 831.432.1

15 RS 831.40