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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine

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Art. 113 cpv. 1

1Nell’ambito dell’UCC è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l’applicazione dell’assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali.

Art. 118 Persone che non esercitano un’attività lucrativa

1Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1c capoverso 1 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.

2Gli assicurati considerati persone senza attività lucrativa a partire dall’anno civile durante il quale hanno compiuto il 58° anno di età o successivamente restano affiliati alla cassa di compensazione precedentemente competente. La stessa cassa di compensazione è competente, con riserva del capoverso 3, anche per la riscossione dei contributi dovuti dai coniugi senza attività lucrativa di tali assicurati.

3Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa di cui al capoverso 2, primo periodo sono affiliati alla cassa di compensazione del coniuge, se questi percepisce o ha rinviato una rendita di vecchiaia oppure percepisce una rendita d’invalidità secondo la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.

4Gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l’istituto scolastico competente per la notifica di cui all’articolo 29b. In mancanza di una tale notifica, è competente la cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

5Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa, ricoverate in uno stabilimento o membri di comunità religiose, l’Ufficio federale può prescrivere che i contributi siano riscossi dalla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova lo stabilimento o ha sede la comunità.

Art. 137 Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero d’assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi.

Titolo prima dell’art. 172

M. Responsabilità delle casse di compensazione per danni

Art. 172 Interessi sulle pretese di risarcimento per danni

1Sulle pretese di risarcimento per danni secondo l’articolo 70 capoverso 1 LAVS la cassa di compensazione deve corrispondere interessi a partire dall’emanazione della decisione dell’Ufficio federale fino al pagamento completo del risarcimento.

2L’articolo 42 è applicabile per analogia.

Disposizioni finali della modifica del...

a. Assoggettamento assicurativo

1Le persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del... erano assicurate in virtù dell’articolo 1a capoverso 1 lettere a e c LAVS secondo il diritto anteriore e che optano per l’applicazione del nuovo diritto devono comunicarlo alla cassa di compensazione; nei casi di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS occorre il consenso del datore di lavoro.

2Se la domanda è depositata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, quest’ultima è applicata a partire dalla sua entrata in vigore. Se la domanda è depositata dopo la scadenza di questo termine, il nuovo diritto si applica dal primo giorno del mese successivo.

b. Tavola scalare dei contributi, tavola dei contributi, contributo minimo e tasso di contribuzione

Fino al 31 dicembre 2020, in virtù del diritto anteriore, si applicano:

a. alle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, la tavola scalare dei contributi di cui all’articolo 21 capoverso 1 e il tasso di contribuzione di cui all’articolo 21 capoverso 2;

b. alle persone che non esercitano un’attività lucrativa, il contributo minimo e la tavola dei contributi di cui all’articolo 28.

b. Conteggio dei periodi di contribuzione e dei redditi dopo il raggiungimento dell’età di riferimento

Vanno inclusi nel calcolo della rendita solo i periodi di contribuzione totalizzati e i redditi conseguiti dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

2. Ordinanza 15 del 15 ottobre 20142 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG

Art. 2 cpv. 2

2Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1bisLAVS è fissato a 405 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 810 franchi all’anno.

2 RS 831.108