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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine
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Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente
1Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9400 franchi annui, ma è inferiore a 56 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo
in percentuale del reddito
dell’attività lucrativa
di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 400 17 200 4,35
17 200 21 900 4,45
21 900 24 200 4,55
24 200 26 500 4,65
26 500 28 800 4,80
28 800 31 100 4,90
31 100 33 400 5,10
33 400 35 700 5,30
35 700 38 000 5,50
38 000 40 300 5,70
40 300 42 600 5,90
42 600 44 900 6,15
44 900 47 200 6,45
47 200 49 500 6,75
49 500 51 800 7,05
51 800 54 100 7,35
54 100 56 400 7,70
2Se il reddito è inferiore a 9400 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento dal mese successivo a quello in cui raggiunge l’età di riferimento.
Art. 22 Calcolo dei contributi nel tempo negli anni di contribuzione senza chiusura dei conti
Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata.
Art. 28 cpv. 1–2
1Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 405 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita.
1bisL’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’articolo 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita.
1terLe rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita.
2Se la persona che non esercita un’attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di una rendita, l’importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza. I contributi sono calcolati nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi
conseguito in forma di di sostanza o di reddito aggiuntivo conseguito
rendita in forma di rendita
moltiplicato per 20 moltiplicato per 20
Franchi Franchi Franchi meno di 300 000 405 – 300 000 43587
1 750 000 2 958130
8 400 000 e oltre 20 250 –
Art. 29 Fissazione e determinazione dei contributi
1Su richiesta dell’assicurato è considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.
2Il reddito conseguito in forma di rendita è determinato dalle casse di compensazione. Esse si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali.
3Per il resto, gli articoli 23 capoverso 5, 24 e 25 sono applicabili per analogia.
Art. 29a Comunicazioni delle autorità fiscali
1Le autorità fiscali cantonali comunicano su richiesta alle casse di compensazione le seguenti indicazioni concernenti le persone a esse affiliate che non esercitano un’attività lucrativa: