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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine

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Età Aliquota minima di conversione

2019 20202021

62 6,00 % 5,85 % 5,70 %

63 6,20 % 6,00 % 5,85 %

64 6,40 % 6,20 % 6,00 %

65 6,60 % 6,40 % 6,20 %

66 6,80 % 6,60 % 6,40 %

67 7,00 % 6,75 % 6,50 %

68 7,20 % 6,95 % 6,70 %

69 7,40 % 7,15 % 6,90 %

70 7,60 % 7,35 % 7,10 %

2Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 alle donne si applicano le aliquote minime di conversione seguenti:

Età Aliquota minima di conversione

2019 20202021

62 6,20 % 5,95 % 5,75 %

63 6,40 % 6,15 % 5,90 %

64 6,60 % 6,35 % 6,10 %

65 6,80 % 6,50 % 6,25 %

66 7,00 % 6,70 % 6,40 %

67 7,20 % 6,90 % 6,60 %

68 7,40 % 7,10 % 6,80 %

69 7,60 % 7,30 % 7,00 %

70 7,80 % 7,50 % 7,20 %

3Per gli anni d’età incompleti, l’aliquota minima di conversione è determinata esattamente per ogni mese.

b.Conto di vecchiaia supplementare per gli assicurati della generazione di transizione

(lett. c delle disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 marzo 2017)

1Per ogni assicurato della generazione di transizione, l’istituto di previdenza tiene un conto di vecchiaia supplementare da cui risulti l’avere di vecchiaia secondo la versione della LPP vigente fino al 31 dicembre 2018.

2L’articolo 11 capoversi 6 e 7 è applicabile per analogia. Il saggio minimo d’interesse applicabile è stabilito all’articolo 12.

Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni

3Al compimento del 64° anno d’età per le donne o del 65° anno d’età per gli uomini oppure all’insorgenza di un caso di decesso o d’invalidità l’istituto di previdenza calcola la rendita risultante dal conto di vecchiaia supplementare. A tal fine si applica l’aliquota di conversione del 6,8 per cento.

Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni

3All’insorgenza di un evento assicurato, ma al più tardi al compimento del 64° anno d’età per le donne o del 65° anno d’età per gli uomini, l’istituto di previdenza calcola la rendita risultante dal conto di vecchiaia supplementare. Per le rendite di vecchiaia la cui riscossione inizia prima del compimento dei 64 anni (donne) o 65 anni d’età (uomini), si applica l’aliquota di conversione del 6,8 per cento, che viene però ridotta di 0,2 punti percentuali per anno di anticipazione. Per le altre rendite si applica l’aliquota di conversione del 6,8 per cento.

4In caso di libero passaggio l’istituto di previdenza è tenuto a comunicare l’importo del conto di vecchiaia supplementare al nuovo istituto di previdenza o all’istituto di libero passaggio.

c. Garanzia delle prestazioni per la generazione di transizione

(lett. c delle disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 marzo 2017)

1Gli istituti di previdenza devono garantire ai loro assicurati della generazione di transizione le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità calcolate conformemente alla lettera b capoverso 3 delle presenti disposizioni transitorie.