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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine
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Variante 1 – Nessuna garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni
2Questa garanzia non vale né per le liquidazioni in capitale né per le rendite di vecchiaia la cui riscossione inizia prima del compimento del 64° anno d’età per le donne e del 65° anno d’età per gli uomini. Se la riscossione della rendita di vecchiaia inizia solo successivamente, va garantita la medesima rendita che si sarebbe riscossa al raggiungimento di questa età. Questo vale anche se la rendita di vecchiaia è riscossa in più scaglioni.
Variante 2 – Garanzia in caso di pensionamento prima dei 64/65 anni
2Questa garanzia non vale né per le liquidazioni in capitale né per le rendite di vecchiaia la cui riscossione inizia prima del raggiungimento dell’età minima prevista a tal fine secondo l’articolo 13 capoverso 4, primo periodo, LPP. Se la riscossione della rendita di vecchiaia inizia dopo il compimento del 64° anno d’età per le donne e del 65° anno d’età per gli uomini, va garantita la medesima rendita che si sarebbe riscossa al raggiungimento di questa età. Questo vale anche se la rendita di vecchiaia è riscossa in più scaglioni.
3Se la rendita di vecchiaia determinata conformemente alla lettera b capoverso 3 delle presenti disposizioni transitorie è maggiore della rendita regolamentare, l’istituto di previdenza ha diritto a sovvenzioni del fondo di garanzia per finanziare la differenza tra le rendite. Le rendite per i superstiti e quelle d’invalidità devono essere garantite dall’istituto di previdenza; esso deve finanziarle con i propri mezzi.
4Se il salario di una persona è assicurato in un piano di previdenza che distingue tra copertura obbligatoria e copertura più estesa, o in più piani di previdenza di uno o più istituti di previdenza, i dati per il calcolo della garanzia di cui alla lettera b capoverso 3 delle presenti disposizioni transitorie vanno aggregati. Se è interessato un unico istituto di previdenza, quest’ultimo procede all’aggregazione. Se sono interessati più istituti di previdenza, il datore di lavoro riunisce i dati necessari e li trasmette al fondo di garanzia, che procede all’aggregazione.
5Se il piano di previdenza contempla prestazioni in capitale, i dati vengono aggregati in relazione al momento della riscossione della prestazione in capitale considerando quale base le prestazioni sotto forma di rendita che risultano in quel momento con l’applicazione dell’aliquota minima di conversione regolamentare e, se non ne è prevista alcuna, dell’aliquota minima di conversione vigente. Lo stesso vale per gli averi di vecchiaia presso uno o più istituti di libero passaggio.
d. Prestazioni di libero passaggio secondo l’art. 14 cpv. 4
Se il diritto a una rendita d’invalidità nasce prima del 1° gennaio 2019 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell’invalidità, per il calcolo della prestazione di libero passaggio fungono da base:
a. fino al 31 dicembre 2018: il salario coordinato durante l’ultimo anno d’assicurazione (art. 18) e gli accrediti di vecchiaia secondo le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2018;
b. a partire dal 1° gennaio 2019: il salario coordinato durante l’ultimo anno d’assicurazione (art. 18) aumentato del 9 per cento, ma al massimo di 63 450 franchi, e gli accrediti di vecchiaia validi a partire da questa data.
e. Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d’invalidità
Se il diritto a una prestazione per i superstiti o d’invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2018 e se il salario coordinato durante l’ultimo anno d’assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2019, questo salario, aumentato del 9 per cento, ma al massimo di 63 450 franchi, funge da base per il calcolo della prestazione per i superstiti o d’invalidità.
f. Acquisti destinati a compensare le riduzioni dovute al prelievo anticipato di prestazioni di vecchiaia
Se prima del 1° gennaio 2018 sono stati effettuati acquisti per compensare le riduzioni dovute al prelievo anticipato di prestazioni di vecchiaia ed è stata rispettata la prescrizione dell’articolo 1b capoverso 2, un eventuale superamento dell’obiettivo di prestazione regolamentare di oltre il 5 per cento in seguito alla rinuncia al pensionamento anticipato non costituisce una violazione del principio di adeguatezza.
11. Ordinanza del 13 novembre 198520 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute
Art. 3 cpv. 1 e 2 lett. b
1Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194621 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento.
2Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:
b. Abrogata
20 RS 831.461.3
21 RS 831.10