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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine

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9. Ordinanza del 10 e 22 giugno 201116 concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Art. 12 cpv. 4

4Le fondazioni che gestiscono conti di libero passaggio devono fornire la prova dell’esistenza del patrimonio iniziale e inoltrare la dichiarazione di garanzia secondo gli articoli 18a e 18b dell’ordinanza del 3 ottobre 199417 sul libero passaggio.

10. Ordinanza del 18 aprile 198418 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Sostituzione di espressioni

1Negli articoli 24a capoversi 2 e 6, 26a, rubrica e capoverso 1, 26b, rubrica e capoverso 1, nonché 62a capoverso 2 «età di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

2Negli articoli 24, rubrica e capoverso 1, 24a, rubrica nonché capoversi 1, frase introduttiva, e 2, 62a capoverso 1, nonché 62c, «età ordinaria di pensionamento» è sostituito con «età di riferimento».

Art. 1 cpv. 2 lett. b

2Conformemente al modello di calcolo:

b. l’importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 28 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all’AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 28 per cento del reddito assicurabile soggetto all’AVS.

Art. 1h cpv. 1, primo periodo

1Il principio d’assicurazione è rispettato quando l’istituto di previdenza impiega almeno il 4 per cento dell’importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d’invalidità; per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l’importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. ...

Sezione 6 (art. 1i)

Abrogata

Art. 3 cpv. 3

3L’istituto di previdenza può trattare collettivamente una volta all’anno i cambiamenti salariali intervenuti nel corso dell’anno di cui all’articolo 10 capoverso 2, secondo periodo.

Art. 3a

Abrogato

Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi

(art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

1Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione per l’invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoversi 1 e 2 nonché 46 LPP sono ridotti come segue:

Diritto alla rendita in frazioni di Riduzione degli importi limite

una rendita intera

¼ ¼

½ ½

¾ ¾

2Se ammonta a meno di 4700 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo.

Art. 5 Adeguamento all’AVS

(art. 9 LPP)

1Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 capoversi 1 e 2 nonché 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti in Fr. Nuovi importi in Fr.

4700 (salario minimo assicurato per gli assicurati parzialmen-

te invalidi)

16 RS 831.435.1

17 RS 831.425

18 RS 831.441.1

19 RS 831.20