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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine
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Art. 3bis Trasferimento di prestazioni a istituti di previdenza o altre forme riconosciute di previdenza
1L’intestatario può sciogliere il rapporto di previdenza, se:
a. impiega il suo capitale per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza;
b. trasferisce il suo capitale a un’altra forma riconosciuta di previdenza.
2Può trasferire solo una parte del capitale, se lo impiega per riscattare tutte le prestazioni presso un istituto di previdenza.
3L’impiego della prestazione per effettuare un riscatto al fine di colmare lacune in un istituto di previdenza o il trasferimento a un istituto di previdenza o a un’altra forma riconosciuta di previdenza secondo i capoversi 1–2 è ammesso fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un’attività lucrativa, tale riscatto o trasferimento può essere effettuato al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Tale riscatto o trasferimento non è tuttavia più possibile, se una polizza assicurativa scade a partire da cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 7 cpv. 3
3I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS).
12. Ordinanza del 20 dicembre 198222 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 7 cpv. 1 lett. d e 22 cpv. 2 lett. a
Abrogate
Art. 46 cpv. 2, secondo periodo
2
… Si tiene conto della trasformazione in una rendita complementare al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194623 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Art. 134 cpv. 2
2Le persone che raggiungono l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS24 possono stipulare una nuova assicurazione facoltativa solo se sono state assicurate d’obbligo durante tutto l’anno precedente.
13. Ordinanza del 10 novembre 199325 sull’assicurazione militare
Art. 19 cpv. 3
3L’articolo 34d dell’ordinanza del 31 ottobre 194726 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernente il salario di poco conto è applicabile.
Art. 20 cpv. 2
2L’articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non è applicabile.
Art. 23 cpv. 2
2Se la rendita insorge dopo che l’assicurato ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 194627 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l’assegnazione di una rendita a tempo indeterminato è esclusa.28
14. Ordinanza del 24 novembre 200429 sulle indennità di perdita di guadagno
Inserire prima del titolo della sezione 2
22 RS 832.202
23RS 831.10
24RS 831.10
25RS 833.11
26 RS 831.101
27 RS 831.10
28 RS 831.10
29 RS 834.11