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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine

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14 100 (deduzione di coordinamento minima)

21 060 21 150 (soglia d’entrata e deduzione di coordinamento massi-

ma)

84 240 84 600 (importo limite superiore)

Art. 10 cpv. 2

2Se il salario coordinato non viene fissato anticipatamente conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera b, il datore di lavoro deve annunciare senza indugio all’istituto di previdenza i cambiamenti salariali intervenuti nel corso dell’anno. Può tuttavia annunciare collettivamente una volta all’anno i cambiamenti in seguito ai quali il nuovo salario non differisce di oltre il 5 cento dall’ultimo salario annunciato.

Art. 11 cpv. 5–7

5L’istituto di previdenza deve accreditare sul conto di vecchiaia dell’assicurato gli eventuali riscatti effettuati e l’interesse sui medesimi, calcolato dal momento in cui l’assicurato è entrato nell’istituto di previdenza.

6Esso deve accreditare l’interesse sulla parte dell’avere di vecchiaia eventualmente prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà d’abitazioni, calcolato fino al prelievo. Deve accreditare sul conto di vecchiaia gli importi eventualmente rimborsati e l’interesse sui medesimi, calcolato dal momento in cui essi pervengono all’istituto di previdenza.

7Gli interessi sulla parte delle prestazioni d’uscita eventualmente trasferita nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale sono accreditati, fino al trasferimento, al coniuge debitore e, in seguito, al coniuge creditore.

Art. 16a cpv. 1, ultimo periodo

Abrogato

Titolo prima dell’art. 17

Sezione 4: Prestazioni di vecchiaia

Art. 17 Calcolo della prestazione di vecchiaia massima che si può rinviare

(art. 13c cpv. 2 LPP)

1Ad ogni rinvio della riscossione della prestazione di vecchiaia, l’assicurato può rinviare al massimo la parte della prestazione di vecchiaia corrispondente all’avere di vecchiaia massimo che, secondo il regolamento dell’istituto di previdenza, avrebbe accumulato fino al momento del rinvio sulla base del salario ancora percepito.

2L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che il calcolo della prestazione di vecchiaia massima che si può rinviare si basi sul grado d’occupazione. Tuttavia è possibile rinviare al massimo l’importo di cui al capoverso 1.

Art. 17a Assicurazione presso più istituti di previdenza

(art. 13a e 13d LPP)

Per la riscossione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale sono ammessi al massimo tre versamenti anche se il salario percepito presso un datore di lavoro è assicurato presso più istituti di previdenza.

Art. 17b Aliquote minime di conversione

(art. 14 cpv. 2 LPP)

1Per la riscossione di prestazioni di vecchiaia tra i 62 e i 70 anni si applicano le seguenti aliquote minime di conversione:

Età Aliquota minima di conversione

62 5,55 %

63 5,70 %

64 5,85 %

65 6,00 %

66 6,15%

67 6,30 %

68 6,50 %

69 6,70 %

70 6,90 %

2Per gli anni d’età incompleti, l’aliquota minima di conversione è determinata esattamente per ogni mese.