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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine
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5. Ordinanza del 17 gennaio 19615 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 1biscpv. 1, frase introduttiva
1Nei limiti della tavola scalare giusta l’articolo 21 OAVS, i contributi sono calcolati come segue:
Art. 20terIndennità giornaliera e rendite
1 bis
Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera e una prestazione per i figli ai sensi degli articoli 23 e 23 LAI e la loro somma è inferiore alla rendita d’invalidità di cui beneficiava fino allora, la rendita continua a essere pagata invece dell’indennità giornaliera. 2
Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis LAI, inferiore alla rendita d’invalidità di cui beneficiava fino allora, la rendita, scaduto il termine di cui all’articolo 47 capoverso 1 LAI, è sostituita da un’indennità giornaliera corrispondente a un trentesimo dell’ammontare della rendita.
3
Se, durante l’esecuzione di provvedimenti di accertamento o d’integrazione, l’assicurato percepisce simultaneamente una rendita di vecchiaia anticipata in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS e un’indennità giornaliera, quest’ultima è ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita versata, per la durata del periodo in cui sussiste il doppio diritto.
Art. 27terAssicurati che anticipano una parte della rendita di vecchiaia
L’invalidità degli assicurati che anticipano una parte della rendita AVS in virtù dell’articolo 40 LAVS è valutata secondo il metodo confacente ai sensi dell’articolo 28a LAI. A tal fine non si tiene conto dell’anticipazione della rendita AVS. Alla somma della rendita di vecchiaia e di quella d’invalidità si applica la limitazione di cui all’articolo 40a capoverso 2 LAVS.
Art. 32 cpv. 1
1 ter6
Gli articoli 50–53 OAVS sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione per l’invalidità.
Art. 45 cpv. 3
3
Se un assicurato percepisce anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia e simultaneamente riceve prestazioni d’invalidità, l’ufficio AI resta competente per la fissazione delle prestazioni d’invalidità, e la notifica delle relative decisioni, per tutta la durata del loro versamento, ma al più tardi fino al raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS. La fissazione delle prestazioni di vecchiaia e la notifica delle relative decisioni sono di competenza della cassa di compensazione.
Art. 87 cpv. 1bis
1bis
La riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS non costituisce un motivo di revisione secondo il capoverso 1.
6. Ordinanza del 15 gennaio 19717 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 15a Rendita anticipata
1In caso di rendita anticipata secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS8, per il calcolo della prestazione complementare annua l’importo della rendita intera ridotta in seguito alla riscossione anticipata è computato come reddito, a prescindere dalla percentuale di rendita riscossa.
2In caso di cumulo della rendita anticipata secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS e di una rendita d’invalidità (art. 40a LAVS) o una rendita per superstiti (art. 40b LAVS), sono computati come reddito le rendite effettivamente versate, ma almeno l’importo della rendita intera di vecchiaia ridotta in seguito alla riscossione anticipata.
Art. 45 lett. a e c
Accordano prestazioni ai sensi dell’articolo 18 LPC:
a. la Fondazione Pro Senectute alle persone che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS e alle persone che anticipano la riscossione dell’intera rendita di vecchiaia o di una parte di essa;
c. la Fondazione Pro Juventute:
1. ai vedovi con figli minorenni e alle vedove cui non si applicano le lettere a e b,
2. agli orfani.