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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine
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4La rendita è ricalcolata su richiesta scritta dell’assicurato. Quest’ultimo deve inoltrare la richiesta alla competente cassa di compensazione al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
5Il diritto alla rendita ricalcolata nasce al più presto il primo giorno del mese seguente l’inoltro della richiesta.
Art. 53, rubrica e cpv. 1, primo periodo
Prescrizioni per il calcolo delle rendite e tavole delle rendite
1L’Ufficio federale stabilisce prescrizioni e tavole delle rendite d’uso obbligatorio per il calcolo delle rendite. ...
Art. 53terSomma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una percentuale di rendita
1Se uno o entrambi i coniugi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia, l’importo massimo delle due rendite determinato secondo l’articolo 53bisviene inoltre moltiplicato per la percentuale di rendita più elevata. Questo vale anche quando uno dei coniugi riscuote anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia e l’altro riscuote una rendita d’invalidità. In caso di rinvio di una percentuale della rendita di vecchiaia, si considera sempre la rendita di vecchiaia intera.
2Se uno dei coniugi riscuote anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia e simultaneamente una frazione di una rendita intera d’invalidità, queste sono considerate insieme come un’unica rendita ai fini della limitazione della rendita con quella dell’altro coniuge. Se la rendita di vecchiaia e la rendita d’invalidità si basano su scale diverse, per il calcolo secondo l’articolo 53bisè determinante la scala più elevata.
3Se entrambi i coniugi riscuotono anticipatamente una percentuale della rendita di vecchiaia e simultaneamente una frazione di una rendita intera d’invalidità, la limitazione è applicata separatamente alle due rendite di vecchiaia e alle due rendite d’invalidità.
Art. 53quaterSomma delle rendite dei coniugi in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia e di una rendita d’invalidità
Se un coniuge riscuote una rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34a LAVS e l’altro una rendita d’invalidità,
a. la rendita di vecchiaia è limitata come se anche il coniuge dell’avente diritto riscuotesse una rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34a LAVS e
b. la rendita d’invalidità è limitata come se anche il coniuge dell’avente diritto riscuotesse una rendita d’invalidità.
Art. 53quinquiesConcorso di rendite per figli e per orfani dell’AVS con quelle per figli dell’AI
1 In caso di concorso di una rendita per figli dell’AVS con una rendita per figli dell’AI è applicabile per analogia l’articolo 53quater. 2 In caso di concorso di una rendita per orfani con una rendita per figli dell’AI è applicabile per analogia l’articolo 37 capoverso 2 LAVS.
Art. 55bislett. a e b
Sono escluse dal rinvio previsto all’articolo 39 LAVS:
a. la percentuale della rendita di vecchiaia che succede a una frazione di una rendita intera d’invalidità; ...
b. le rendite intere di vecchiaia che succedono a una rendita intera d’invalidità;
Art. 55terAumento in caso di rinvio
1Si applicano le seguenti aliquote d’aumento, espresse in percentuale della rendita di vecchiaia:
Durata di rinvio Durata di rinvio
Anni e mesi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
1 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 8,7
2 9,1 9,5 10,0 10,4 10,8 11,2 11,7 12,1 12,5 12,9 13,4 13,8
3 14,2 14,7 15,1 15,6 16,1 16,5 17,0 17,4 17,9 18,4 18,8 19,3
4 19,7 20,2 20,7 21,2 21,7 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 25,2
5 25,7 - - - - - - - - - - -
2L’importo dell’aumento è determinato dividendo la somma delle rendite rinviate per il numero di mesi corrispondente e poi moltiplicando il risultato per la relativa aliquota d’aumento secondo il capoverso 1.
3In caso di riduzione della percentuale di rendita rinviata, l’importo dell’aumento viene calcolato, conformemente al capoverso 2, sulla percentuale di rendita non più rinviata. Tale importo è versato insieme alla percentuale della rendita di vecchiaia non più rinviata.
4La somma di tutti gli importi degli aumenti non deve superare l’importo dell’aumento della rendita di vecchiaia.
5L’importo dell’aumento è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi.