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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine

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Titolo prima dell’art. 18

Sezione 5: Prestazioni per i superstiti e d’invalidità

Art. 27g, rubrica, nonché cpv. 4 e 5

Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale

(art. 53d cpv. 1 LPP e art. 18a cpv. 1 LFLP)

4L’istituto di previdenza può rinunciare a una liquidazione parziale, se:

a. nel conto annuale determinante presenta un grado di copertura inferiore al 108 per cento secondo l’allegato e non dispone di fondi liberi; e

b. senza liquidazione parziale il suo grado di copertura varierebbe di al massimo tre punti percentuali.

5Può inoltre rinunciare a una liquidazione parziale, se la parte del disavanzo tecnico attribuibile agli assicurati uscenti è compensato da terzi.

Art. 32a Cessazione dell’assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni

(art. 47a cpv. 8 LPP)

1Sono riconosciute come spese di amministrazione dell’istituto di previdenza tutte le spese che conformemente al suo regolamento sono finanziate mediante contributi per le spese di amministrazione.

2Gli istituti di previdenza possono riscuotere dalle persone che continuano l’assicurazione in virtù dell’articolo 47a capoverso 1 LPP contributi destinati a sanare un’eventuale copertura insufficiente. Questi contributi si vanno aggiunti alla somma dei contributi dei lavoratori di cui all’articolo 65d capoverso 3 lettera a LPP.

3Se una persona che continua l’assicurazione in virtù dell’articolo 47a capoverso 1 LPP entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve trasferire a quello nuovo la parte della prestazione d’uscita necessaria per acquistare tutte le prestazioni regolamentari conformemente all’articolo 9 capoverso 2 LFLP. Se dopo il trasferimento la prestazione rimanente presso il precedente istituto di previdenza corrisponde almeno a un terzo della precedente prestazione d’uscita, l’assicurato può continuare l’assicurazione presso questo istituto in misura corrispondente alla prestazione d’uscita residua.

4La prestazione d’uscita trasferita non può essere compensata presso il precedente istituto di previdenza mediante riacquisti.

Titolo prima dell’art. 32b

Art. 32b Assicurazione facoltativa esclusivamente nell’ambito della previdenza più estesa per i salariati

(art. 4 cpv. 3bisLPP)

1Possono farsi assicurare esclusivamente nell’ambito della previdenza più estesa i salariati con frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata che non sono assicurati obbligatoriamente in virtù dell’articolo 1k.

2I salariati devono pagare i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente all’istituto di previdenza.

3Se un datore di lavoro ha acconsentito all’assicurazione, deve a questi salariati la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. I salariati devono provare di aver pagato i contributi all’istituto di previdenza.

Art. 60bbisAcquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vecchiaia

(art. 79b cpv. 2 lett. b LPP)

Se una persona riscuote o ha riscosso una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza, in caso di acquisto presso un istituto di previdenza l’importo massimo acquistabile si riduce dell’importo dell’avere di previdenza corrispondente alla prestazione di vecchiaia già riscossa.

Disposizioni transitorie della modifica del...

a. Aliquota minima di conversione per gli uomini e per le donne dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021

(lett. b delle disposizioni transitorie della modifica della LPP del 17 marzo 2017)

1Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 agli uomini si applicano le aliquote minime di conversione seguenti: