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Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 20 pagine

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Sottotitolo prima dell’art. 4

II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in quanto esercitano un’attività lucrativa all’estero

Art. 4 Richiesta

La richiesta di continuazione dell’assicurazione deve essere presentata alla cassa di compensazione del Cantone di domicilio.

Art. 4a Inizio dell’assicurazione

1L’assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall’inizio dell’attività all’estero.

2Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l’assicurazione.

Art. 4b Fine dell’assicurazione

1L’assicurazione finisce se l’assicurato recede per la fine di un mese civile con un preavviso di 30 giorni.

2Se, nonostante diffida, l’assicurato non adempie i suoi obblighi, la cassa di compensazione gli intima una seconda diffida e gli impartisce un termine supplementare di 30 giorni comminandogli l’esclusione. Alla scadenza del termine inutilizzato, l’assicurato è escluso dall’assicurazione.

3L’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno dell’anno per cui non sono stati interamente pagati i contributi o non sono stati forniti i documenti.

Titolo prima dell’art. 5

III. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicurato

Art. 5 Richiesta

La richiesta di continuazione dell’assicurazione deve essere presentata alla cassa di compensazione presso la quale è assicurato il coniuge che esercita un’attività lucrativa.

Art. 5a Inizio dell’assicurazione

1L’assicurazione è continuata senza interruzione, se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dalla partenza all’estero.

2Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l’assicurazione.

Art. 5b Fine dell’assicurazione

L’assicurazione finisce:

a. se l’assicurato recede per la fine di un mese civile con un preavviso di 30 giorni;

b. se l’assicurato non adempie più le condizioni di cui all’articolo 1c capoverso 1 lettera c LAVS;

Art. 5c–5k

Abrogati

Art. 6tere 6quater

Abrogati

Art. 16 Contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi

1I contributi dei lavoratori i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi sono fissati sulla base delle informazioni e dei giustificativi salariali che i lavoratori devono fornire.

2Le disposizioni concernenti i contributi prelevati sul reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente sono applicabili per analogia.

3Laddove necessario, segnatamente qualora le casse di compensazione non possano procurarsi tramite il lavoratore le indicazioni necessarie, esse chiedono una comunicazione fiscale. In tal caso, sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti i contributi prelevati sul reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

Art. 18 Deduzioni dal reddito

1Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta.

2Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2bisLAVS equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.