Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 52 pagine

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in grado di dimostrare in modo credibile (le proprietà terapeutiche e gli effetti indesiderati)», secondo quanto previsto anche dall’articolo 10 capoverso 1 lettera abisnumero 2 LATer. Al tempo stesso, l’aumento dei requisiti rafforza la fiducia del pubblico.

FedMedCom, ASSGP, NVS, USAM, ASMC, OmL MA, UNION, SSMO e GRIP sono del parere

che anche per i medicamenti complementari e fitoterapeutici ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera abis–aquaterLATer si debbano applicare le semplificazioni per la prova delle proprietà terapeutiche e degli effetti indesiderati, e propongono pertanto un nuovo capoverso 4 corrispondente.

Art. 8 Domanda d’omologazione Art. 9 Documentazione analitica, chimica e farmaceutica

Oltre a FiBL, SSFM, demeter e Bio Suisse, che rimandano al loro parere sull’articolo 7, SVS chiede che le disposizioni sui medicamenti fitoterapeutici si applichino anche ai medicamenti veterinari.

Art. 10 Documentazione tossicologica e farmacologica

Iph, vips, FIT, scin e USAM ritengono che l’articolo 10 capoverso 1 implichi la necessità di prevedere nell’allegato 1 numero 3.2 una lista esaustiva di principi attivi e sostanze ausiliarie vegetali sufficientemente noti e sicuri. Occorre pertanto precisare di conseguenza l’articolo 10 capoverso 2.

FiBL, SSFM, demeter, SVS e Bio Suisse rimandano ai loro pareri sugli articoli 7 e 8.

Art. 11 Documentazione clinica

FiBL, SSFM, demeter, SVS e Bio Suisse rimandano ai loro pareri sugli articoli 7 e 8.

Il Cantone TI precisa che è necessario utilizzare il termine «monografia riconosciuta a livello internazionale» o il termine «monografia» ai sensi dell’articolo 3. In caso di differenze, occorre definire di conseguenza il termine «monografia riconosciuta a livello internazionale».

Art. 12 Condizioni

FiBL, SSFM, demeter, SVS e Bio Suisse rimandano ai loro pareri sugli articoli 7 e 8.

ACCS e il Cantone AG accolgono con molto favore il fatto che l’OMCF contempli ora anche le tisane e che le droghe per tisane siano elencate nell’allegato 4. Anche Biscosuisse accoglie con favore il fatto che determinate tisane medicinali possano essere omologate per determinate indicazioni terapeutiche mediante procedura semplificata, a condizione che sia possibile classificarle nella categoria di dispensazione E. Si chiede però perché non sia possibile omologare con questa procedura anche le droghe singole per tisane in forma non tritata (p.es. frutti di finocchio), ma solo quelle «in forma tritata».