Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 52 pagine
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Il Cantone TI ritiene superflua la condizione di cui alla lettera c. Le condizioni di cui alle lettere a e b implicano la classificazione nella categoria di dispensazione E e quindi l’inclusione nella lista «Droghe per tisane».
GRIP, SSMO, UNION, ASMC, OmL MA, ASSGP, NVS, FedMedCom e USAM desiderano,
nell’interesse della libertà economica, che il titolare dell’omologazione possa scegliere il canale di vendita (art. 12 lett. c).
Art. 13 [Caramelle e pasticche contro la tosse e il mal di gola]
ACCS e il Cantone AG valutano positivamente il fatto che caramelle e pasticche contro la tosse e il mal di gola siano ora incluse nell’OMCF e non più soltanto nella guida. Essendo il rispettivo allegato 5 privo di indicazioni in merito, non è stato possibile valutare il resto dell’articolo.
In riferimento all’articolo 13 lettera c il Cantone TI, FedMedCom, NVS, USAM, ASMC, ASSGP, OmL MA, UNION e GRIP rimandano ai rispettivi pareri relativi all’articolo 12 lettera c.
Art. 16 Principio
FedMedCom, NVS, IAG, FMH, USAM, ASMC, ASSGP, OmL MA, UNION, SSMO e GRIP dichiarano che occorre adattare la formulazione dell’articolo 16 capoverso 2 lettera a ai sensi della Ph. A Helv: le sostanze sono lavorate direttamente o secondo processi di fabbricazione antroposofici.
Art. 17 Medicamenti di origine animale
Secondo SSMO, GRIP, UNION, OmL MA, NVS, ASSGP, FedMedCom e ASMC, in base agli
attuali requisiti non è richiesto alcun Master-Dossier (vedi scheda informativa Homant p. 4 e 5) per i preparati con procedura di notifica disponibili nelle potenze a partire da D24/C12. A loro avviso, questo requisito essenziale inserito nella scheda informativa va descritto nell’OMCF al fine di garantire un’applicazione uniforme.
FMH e USAM chiedono inoltre di limitare i documenti richiesti per i medicamenti omeopatici con potenze fino a D24/C12, spiegando che i medicamenti omeopatici di origine animale sarebbero rifiutati più spesso da Swissmedic e scomparirebbero dal mercato, in parte a causa di requisiti incongruenti (p.es. prove della sicurezza contro le TSE). Nell’omeopatia, numerosi comprovati medicamenti di origine animale diverrebbero così irreperibili sul mercato e la diversità dei medicamenti sarebbe quindi fortemente limitata (in contrasto con l’art. 118a della Costituzione federale).