Rapporto risultati

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

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getti all’obbligo di omologazione è consentita solo ad aziende titolari di un’autorizzazione cantonale per la fabbricazione di medicamenti secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettere a-cbisLATer, in modo che tali punti vendita soddisfino i requisiti per potersi assumere la responsabilità anche qualora i medicamenti siano stati fabbricati per conto terzi secondo l’articolo 9 capoverso 2bisrevLATer.

Cpv. 3

SPO chiede di aggiungere che gli ospedali prescrivano il principio attivo e che i preparati originali siano prescritti solo in casi eccezionali e con relativa motivazione, affinché il farmacista abbia la possibilità di dispensare un generico conveniente, al fine di conseguire risparmi.

Cpv. 4

TI è favorevole a questa limitazione, ma per i medicamenti omologati e non per quelli non soggetti a omologazione. Pertanto il capoverso va spostato altrove, per esempio fra l’articolo 46 e l’articolo 47 revOM. Per i medicamenti non soggetti a obbligo di omologazione, o almeno per quelli di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera cbisLATer, sarebbe invece preferibile ammettere senza alcuna limitazione la possibilità per gli ospedali di fornire il medicamento, anche successivamente alla dimissione. Esistono medicamenti che, per composizione, dosaggio o forma galenica, il farmacista difficilmente è in grado di fabbricare ma che sono necessari per la prosecuzione della terapia. In questi casi particolari, la fornitura diretta da parte dell’ospedale prescrivente consente di garantire l’approvvigionamento del paziente veloce e con prodotti qualitativamente ineccepibili. Questo caso particolare va previsto in un’apposita disposizione.

DBD, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV e TopPharm evidenziano tuttavia che la dispensazione in ospedale va consentita per un periodo transitorio solo se imprescindibile per la prosecuzione o l’avvio di una terapia, vale a dire prima del fine settimana o di un giorno festivo, e limitata al quantitativo minimo necessario fino all’acquisto in farmacia. Si attendono una chiara separazione dell’approvvigionamento dei settori ambulatoriale e stazionario. Inoltre i quantitativi parziali dispensati devono essere caratterizzati secondo la Farmacopea. AVKZ aggiunge che i quantitativi parziali da consegnare devono essere provvisti di un foglio informativo o di informazioni equivalenti per il paziente. AVKZ, pharmaSuisse, AKB e AAV osservano che se esiste un’autorizzazione per la fabbricazione va confezionato il quantitativo parziale minimo necessario, in caso contrario deve essere dispensato l’imballaggio dalle dimensioni più piccole. TopPharm afferma che il concetto «a breve termine» va assolutamente precisato.

Art. 36 Limitazioni quantitative

TI è consapevole che questo articolo riprende, invariate, le limitazioni quantitative dell’attuale articolo 19c OM già in vigore dall’ottobre 2010 e che la situazione è ormai da ritenere consolidata, ma preferisce ribadire una volta di più che i quantitativi consentiti sono esagerati e in nessun caso giustificabili con l’argomento della garanzia dell’approvvigionamento. ASSGP, GRIP, IG SPh, FIT, hkbb, vips, iph, SwAPP e scin chiedono una riduzione del quantitativo a 1000 imballaggi e 30 000 dosi singole, poiché temono un massiccio aggiramento dell’obbligo di omologazione e finora vi sono stati molti abusi. Questa disposizione va espressa in un nuovo capoverso 3, per cui l’attuale capoverso 3 diventerebbe il nuovo capoverso 4.

TG chiede lo stralcio dei capoversi 2 e 3, poiché ritiene infondata e inutile un’ulteriore limitazione quantitativa dei prodotti di fabbricazione propria destinati alla propria clientela, dato che la limitazione alla propria clientela secondo l’articolo 35 revOM è sufficiente e i quantitativi prescritti di 90 000 dosi singole all’anno sono stati evidentemente fissati in modo arbitrario.

Cpv. 2

GL, GDK, NW, OW, BL, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, ZH, AG, BE, JU, NE, GE, GR, SO, GSASA, SDVZS, DVNW, SDV, SDV ZH/SH e ADV criticano il fatto che questa disposizione potrebbe essere interpretata in modo tale da consentire al mandante di ordinare un tale prodotto presso un fabbricante per conto terzi soltanto una volta all’anno, cosa che non corrisponde alla realtà. GL, GDK, NW, OW, BL, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, ZH, AG, BE, JU, NE, GE, GR e GSASA chiedono di conseguenza di riformulare «una volta per anno» con «per ogni anno (civile)», mentre SO chiede la sostituzione con «complessivamente per ogni anno civile»; SDVZS, DVNW, SDV, SDV ZH/SH e ADV vorrebbero stralciare l’ultimo periodo e precisare il primo con l’espressione «per ogni azienda autorizzata alla dispensazione». ASSGP, GRIP, IG SPh, vips, FIT, hkbb, iph, SwAPP e scin si associano alla formulazione «per ogni anno civile» senza commentare tale modifica. GL, GDK, NW, OW, BL, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, ZH, AG, BE, NE e GE propongono inoltre di adeguare «Per ogni forma galenica e dosaggio» con «a ogni forma galenica e a ogni do-

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