Rapporto risultati

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

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maSuisse, AKB, BLAV e BAV la prescrizione elettronica deve essere inoltre accessibile in modo indiscriminato a tutte le persone autorizzate a ritirare la ricetta e dispensare i medicamenti prescritti, per garantire la libera scelta del paziente. SVKH, Oda AM, NVS, IG eHealth, kf, cf, AVKZ, DBD, FMH, APA, BEKAG, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV chiedono inoltre un capoverso 3 che conceda al DFI la possibilità di emanare requisiti tecnici e procedure di omologazione per la prescrizione elettronica. AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV osservano che in alternativa a un nuovo articolo 50a si accetta anche l’integrazione dell’articolo 50 capoverso 1 lettera b revOM con «o un altro metodo d’identificazione univoco riconosciuto della persona che rilascia la prescrizione»; USAM, AS-SGP e GRIP propongono di aggiungere «o una firma elettronica equivalente in termini di requisiti di sicurezza». ASSGP e GRIP ricordano che ai sensi dell’articolo 77 revOM l’Istituto può formulare requisiti più precisi. FMH, APA, BEKAG e PH CH forniscono una motivazione dettagliata del rifiuto della limitazione alla firma elettronica qualificata e si esprimono a favore di sistemi comunitari omologati e disciplinati secondo la LCIP come spazio fidato in cui ciascun partecipante deve autenticarsi inconfutabilmente seguendo una procedura a sua volta certificata.

FMH, APA, BEKAG, SVKH, Oda AM, NVS e IG eHealth ricordano che ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2bislettera b revLATer la prescrizione è di proprietà della persona per la quale viene emessa e tale persona può scegliere liberamente il fornitore di prestazioni presso cui utilizzarla.

Cpv. 1 lett. c

ZH e mfe respingono l’obbligo di comunicare l’indirizzo del paziente per motivi legati al diritto in materia di protezione dei dati. Mfe sottolinea in aggiunta l’onere amministrativo per il corpo medico.

Cpv. 1 lett. e

Scin, USAM, iph, SwAPP, FIT, hkbb e vips chiedono l’indicazione obbligatoria del nome del preparato e del principio attivo (anziché del preparato «o» del principio attivo) a beneficio della tracciabilità. Senza il collegamento fisso tra nome del preparato e nome del principio attivo non è per esempio possibile la sorveglianza del mercato di preparati biosimilari in termini di sicurezza del paziente. Cf afferma invece che, al fine di promuovere i generici, il requisito minimo dovrebbe essere soltanto il nome del principio attivo.

Cpv. 1 lett. f

GL, GDK, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, KAV UR, FR, ZG, SH, AR, TI, BE, NE, JU, AG, GE, ZH, cf, USAM, TopPharm, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV, BAV, AAV e DBD chiedono la possibilità dell’indicazione indiretta della quantità sotto forma di durata dell’applicazione, di modo che i farmacisti possano stabilire la dimensione dell’imballaggio più conveniente per il periodo necessario. USAM, cf, TopPharm, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BLAV, BAV, DBD e AAV ritengono inoltre che manchi una definizione di «quantità» come «numero e dimensione degli imballaggi».

Cpv. 1 lett. h

B-CH AG osserva che per la prescrizione di emoderivati l’indicazione è un’informazione essenziale, spesso non ricostruibile a posteriori, e chiede pertanto l’inserimento di una nuova lettera che disponga la dichiarazione dell’indicazione per emoderivati labili.

Cpv. 2

SCG plaude a questa disposizione. VD invece ne chiede lo stralcio, dato che i chiropratici rientrano fra gli «operatori sanitari». VD e NE chiedono un’estensione ad altri professionisti della salute, quali le levatrici. In generale il testo dell’ordinanza va modificato in modo da consentire anche ad altri professionisti della salute di effettuare prescrizioni in conformità con le disposizioni cantonali.

Cpv. 2 nuovo e cpv. 3 nuovo

PharmaSuisse, AKB, AAV, USAM, TopPharm, BAV, BLAV, AVKZ e DBD evidenziano la necessità di regolamentare le conseguenze della rinuncia al rilascio della ricetta. Prima della rinuncia, il paziente deve essere informato del fatto che questo comporta l’impossibilità di acquisto presso un altro punto vendita fintantoché la dispensazione non è documentata nella CIP intercambiabile (nuovo cpv. 2). La rinuncia va inoltre definita per iscritto e firmata dal paziente (nuovo cpv. 3).

Cpv. 3 nuovo

Secondo BL va fissato il periodo di validità delle prescrizioni, al fine di garantire una gestione uniforme fra Cantoni. Vengono proposti tre mesi e, per le ricette ripetibili, un anno secondo «KV NWCH».

Cpv. 4 nuovo

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