Rapporto risultati

Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 39Fedlex · Rapporto sui risultati

provvisti dai fabbricanti di un «codice a barre in 2D (contenente codice a barre, scadenza e partita)», da registrare al momento della dispensazione.

Cpv. 2

BEKAG spiega di non avere osservazioni in merito, ma aggiunge che i requisiti minimi generalmente validi per la prescrizione di un medicamento per uso umano devono essere applicabili per analogia quando la dispensazione avviene in via eccezionale a opera del farmacista. Anche mfe critica il fatto che i requisiti per la ricetta contengano la menzione dell’indirizzo, che invece non è prevista per l’obbligo di documentazione dei farmacisti.

Cpv. 2 lett. a

VS, AG, DBD, AVSGA, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV chiedono l’estensione ai «dati dei pazienti necessari al controllo del medicamento per uso umano» quali indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail, al fine di poter richiamare i medicamenti. TI chiede di aggiungere soltanto l’indirizzo al nome del paziente.

Cpv. 2 lett. c

VS, AG, DBD, AVSGA, USAM, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV e AAV sono del parere che nell’obbligo di documentazione della dispensazione manchino il numero e le dimensioni degli imballaggi o la durata dell’applicazione (nuova lett. dbis) e il dosaggio (nuova lett. cbis). Anche per GR mancano le dimensioni dell’imballaggio o la durata dell’applicazione e il dosaggio e propone di integrare la lettera c.

Cpv. 2 lett. e

TI propone, in relazione all’estensione dell’obbligo di documentazione a tutti i medicamenti soggetti a prescrizione, che si debbano documentare nominativo e indirizzo del medico prescrivente in caso di prescrizione medica.

Art. 48 Dispensazione da parte di specialisti della medicina complementare

GL, GDK, NW, OW, BL, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, GR, JU, NE, GE e TI chiedono che, analogamente all’autodispensazione negli studi medici, anche per la dispensazione di medicamenti da parte di specialisti della medicina complementare si rispettino le disposizioni cantonali in materia.

DAKOMED, Oda AM, SVKH, UNION, SMGP, SVHA, Complemedis e TCM-FVS chiedono di ampliare la cerchia di persone autorizzate alla dispensazione. DAKOMED, SVKH, UNION, SMGP e SVHA desiderano includere i terapeuti titolari di un attestato di formazione equivalente riconosciuto a livello internazionale con attestazione dell’equivalenza e le persone con una formazione riconosciuta a livello cantonale di cui all’articolo 25 capoverso 5 LATer. L’ultimo punto è condiviso anche da Oda AM. Complemedis chiede che s’includano i naturopati titolari di un attestato di formazione riconosciuto a livello internazionale ed equivalente al diploma federale o in possesso di sufficiente esperienza professionale, mentre secondo TCM-FVS andrebbero inclusi altri specialisti in possesso di un’adeguata formazione, quali per esempio gli specialisti della farmacoterapia cinese esaminati da TCM-FVS al di fuori di un percorso formativo specifico e registrati nel RME (Registro di Medicina Empirica).

AI, AR, OdA KT, DAKOMED, OdA AM, NVS, SVKH, UNION, SMGP e SVHA chiedono invece che venga stralciata l’espressione «terapeuti della medicina complementare», poiché la loro formazione non è incentrata sulla dispensazione di qualsiasi medicamento.

Secondo GR, ASSGP, USAM, GRIP, SDV, TI, AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV e Top-Pharm, gli specialisti della medicina complementare devono essere abilitati anche a prescrivere medicamenti non soggetti a prescrizione medica. AVKZ, pharmaSuisse, AKB, BAV, BLAV, AAV e Top-Pharm fanno inoltre notare che la lista STA (lista delle sostanze tradizionali asiatiche) deve essere strutturata da Swissmedic come lista per il commercio specializzato.

Secondo TG, BE, SH, GR, VetD LU, ZG e VSKT va chiarito se le persone di cui all’articolo 48 revOM siano autorizzate a dispensare anche medicamenti per uso veterinario. TG ricorda che il diritto di dispensazione di questi gruppi professionali presuppone un’autorizzazione cantonale che abiliti alla gestione di una farmacia privata. GE osserva che, in considerazione delle modifiche alla LPMed, il termine «autonomamente» va stralciato dalla disposizione.

Nuovo art. 48a

Tenuto conto della riattribuzione di preparati dalla categoria di dispensazione C alla categoria D, GL,

39/90 Rapporto sulla consultazione OATer IV