Rapporto risultati
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 90 pagine
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AVKZ, AAV, pharmaSuisse e AKB fanno notare che il medico deve indicare sulla ricetta se si tratta di un’applicazione off-label, perché in caso contrario il farmacista non è in grado di appurarlo con certezza.
Capitolo 5: Utilizzazione di medicamenti soggetti a prescrizione medica
Art. 51 Persone titolari di un diploma federale
GL, GDK, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, KAV UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, JU e ZH osservano che né la LATer né le ordinanze contengono una definizione del termine «Anwendung» (tradotto nel capitolo 5 con «utilizzazione») e propongono di riprendere quella contenuta nelle norme della Buona prassi di dispensazione di KAV, secondo cui per utilizzazione si intende la decisione autonoma di somministrare un medicamento e l’assunzione della responsabilità corrispondente. Secondo ZH e AG, la definizione può essere inserita in alternativa anche in un nuovo articolo 50b revOM.
Cpv. 1
Secondo GL, GDK, NW, OW, BL, BS, SG, AI, LU, VS, KAV UR, FR, ZG, SH, AR, AG, BE, GE e JU, occorre sancire che l’utilizzazione deve avvenire «sotto la propria responsabilità professionale».
AVKZ e Galenica chiedono che le persone titolari di un diploma federale possano utilizzare tutti i medicamenti se ne sono capaci in virtù delle loro conoscenze specialistiche (Galenica) o se hanno acquisito le competenze necessarie durante la formazione, il perfezionamento o l’aggiornamento (AVKZ). Oggi questa prassi è già consolidata nel Cantone di Zurigo. Galenica propone che le persone titolari di un diploma federale possano utilizzare i medicamenti necessari nell’ambito della propria professione indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti a prescrizione medica, motivo per cui l’espressione «soggetti a prescrizione medica» dovrebbe essere cancellata sia nel capoverso 1 sia nel titolo del capitolo 5, ed è inoltre favorevole all’adeguamento del tenore dell’articolo 51 capoverso 1 a quello dell’articolo 52 revOM. AVKZ ritiene che per principio deve essere autorizzato all’utilizzazione di medicamenti chiunque sia abilitato alla loro dispensazione e disponga di una formazione corrispondente.
TCM-FVS ritiene che le persone titolari di diplomi finora riconosciuti debbano continuare a rientrare in questo articolo e che questo punto vada sancito.
GE e JU osservano che nel testo francese dell’ordinanza il termine tedesco «Anwendung» è reso con «utiliser» e «administrer» e propongono di usare in modo uniforme il termine «administrer».
Cpv. 2 lett. c
Secondo SCG i chiropratici devono essere designati in tedesco con i termini «Chiropraktikerinnen und Chiropraktiker» anziché «Chiropraktorinnen und Chiropraktoren»; essi appartengono alla categoria degli operatori sanitari, motivo per cui in determinate circostanze non è assolutamente necessario elencarli. Inoltre spiega che l’espressione «chiropratici diplomati specializzati» è vaga in quanto sono riconosciuti come chiropratici specializzati soltanto quelli che hanno superato l’esame di perfezionamento, mentre gli altri sono definiti chiropratici diplomati. Propone quindi la formulazione «chiropratici diplomati».
Cpv. 2 lett. e
GL, GDK, NW, OW, BL, GE, BS, SG, AI, LU, VS, KAV, UR, FR, ZG, SH, AR, ZH, GR, AG, BE, NE e JU chiedono lo stralcio di questa disposizione in quanto le persone di cui all’articolo 48 revOM non dispongono di norma di una qualifica corrispondente per l’utilizzazione di medicamenti.
Art. 52 Dentisti titolari di un’abilitazione cantonale
Per i dentisti titolari dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione, TI chiede che l’autorizzazione a utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione medica necessari alla loro attività sia concessa d’ufficio, considerato che tutti i dentisti necessitano per la loro professione di determinati medicamenti (p. es. anestetici locali).
Nuovo art. 52a Utilizzazione di medicamenti da parte di farmacisti
PharmaSuisse e AKB ritengono che l’utilizzazione di medicamenti da parte di farmacisti debba essere sancita a livello federale dato che il diploma dei farmacisti è un diploma federale senza differenze cantonali. Nel ricorso ai vaccini per esempio è stato riscontrato che le diverse posizioni adottate dai Can-
42/90 Rapporto sulla consultazione OATer IV